Nel caso specifico, il finanziamento è stato concesso, a due società coriglianesi , al fine di favorire l’incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati e/o diversamente abili nonché di formazione degli stessi.
In capo a tali predette società sussisteva l’obbligo di assumere lavoratori a tempo indeterminato e, comunque, per un periodo non inferiore a 36 mesi, oltre a provvedere alla formazione degli stessi. Tuttavia dette aziende , entrambe operanti nel settore dell’edilizia e riconducibili ad un unico nucleo familiare, non rispettavano gli obblighi di legge inerenti la durata dei contratti di lavoro subordinato e facevano figurare l’avvenuta effettuazione di corsi di formazione in realtà mai posti in essere, avvalendosi della complicità di una terza società, qualificabile come “ente formatore”, che attestava fraudolentemente l’avvenuta esecuzione dei corsi, a mezzo fatture false.
L’ illecita condotta traeva in inganno la Regione Calabria che elargiva alle due società operanti nell’edilizia, finanziamenti pari ad € 714.000,00 .
stante tale situazione si venivano a configurare varie ipotesi di reato (in concorso), di cui al codice penale (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) nonché del decreto legislativo 74/2000, prevedente specifiche ipotesi delittuose nel comparto dei reati tributati.
Per tale indebito finanziamento, è stata anche inoltrata apposita “notitia danni” alla corte dei conti di Catanzaro, per il procurato ingiusto profitto conseguito dalle due società coriglianesi, a seguito delle risorse pubbliche erogate dalla regione Calabria, per l’importo dei 714.000,00 euro citati .
Il servizio effettuato riveste vitale importanza per la tutela degli interessi finanziari dello stato, alla luce delle note esigenze di bilancio e di lotta agli sprechi, in atto su scala nazionale.(comunicato)