«Il Comune non può pretendere l’ICI sui terreni agricoli anche se sono classificati edificabili ma non idonei per essere edificati: La Commissione Tributaria di CS accoglie il ricorso contro il Comune di Rossano”. La vicenda nasce nel 2011 quando l’ente notifica alla sig. R.C. avviso di accertamento per integrazione di pagamento di somme relative all’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2006, inerente ad un terreno sito nello stesso, inserito nel P.R.G. (Piano Regolatore Generale) come area edificabile. Nel febbraio del 2014, la ricorrente in seguito ad un’ingiunzione di pagamento relativa al suddetto avviso di accertamento, patrocinata dagli avvocati Pasquale Catalano e Stefania Virelli, presenta ricorso presso la Commissione Tributaria di Cosenza indicando, a propria difesa, la destinazione agricola del terreno stesso, regolarmente coltivato dalla ricorrente proprietaria, considerati i tributi versati per l’utilizzo del sistema di irrigazione e le planimetrie allegate. R.C. invoca la carenza dei requisiti edificatori del bene in questione, negati dallo stesso Ente in seguito ad un’apposita verifica effettuata dall’Ufficio competente del Comune. La Commissione accoglie il ricorso proposto dalla difesa, rifacendosi ad un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui: “un terreno, pur inserito nel P.R.G. come area edificabile, è da considerarsi agricolo ogni qual volta sia posseduto e condotto da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) che su di esso esplicano la propria attività principale; inoltre, ai fini dell’ICI, deve essere considerato e tassato come agricolo un terreno che, pur suscettibile di capacità edificatoria, non viene di fatto utilizzato a tale scopo.La Commissione adita rileva che il Comune di Rossano rigetta l’istanza presentata dalla ricorrente di uno “Studio Planivolumetrico” ai fini della trasformazione di un terreno da agricolo ad edificabile. Di conseguenza, risulta illegittima la prassi del Comune di Rossano, il quale ritiene fosse sufficiente, ai fini del pagamento dell’Imposta, il semplice inserimento del terreno nel P.R.G. come area edificabile. L’ente propone appello avverso lamentando l’erroneità e chiede che venisse dichiarata la legittimità della propria pretesa impositiva. Si ricorre in Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro che dichiara inammissibile l’appello proposto dal Comune e conferma la sentenza di primo grado che passava in giudicato.
E’ imminente il deposito di altra sentenza della CTP di Cosenza su altro ricorso della medesima ricorrente avverso altra annualità ICI – IMU e a quanto pare con esito scontato, visti i precedenti.