Corre l’obbligo ricostruire le decisioni della magistratura.
Le decisioni rilevanti e di riferimento sulla riduzione dei vitalizi agli ex consiglieri regionali, sono le sentenze numero 24/2009, 170/2013, 173/2016 della Corte Costituzionale. Dopo una proclamata serie di incompetenze per difetto di giurisdizione, da parte del Tar e della Corte dei Conti a favore del Giudice del Lavoro, una delle prime sentenze che ha ben motivato e specificato, nella sua compiutezza giuridica, il tema della riduzione dei vitalizi, è certamente la recente sentenza n. 2399/2017 depositata il 14.02.2018 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino, al cui vaglio è stato posto la decisione sulla legittimità della riduzione dei vitalizi di cui alla Legge Regionale Piemonte n. 21/2014.
La motivazione della sentenza Torinese, precisa, riassuntiva di tutte le interpretazioni costituzionali:
1) La legge Regionale Piemontese ha fissato dal 1 Gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2019 una riduzione degli assegni vitalizi degli ex consiglieri, o loro aventi causa, secondo percentuali progressive. A coloro, inoltre, che sono titolari di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento italiano o dal Parlamento europeo, si applica una ulteriore decurtazione del 40% sull’ammontare mensile lordo come risultante dalle riduzioni. 2) Il Tribunale di Torino ha rigettato la rimessione degli atti alla Consulta per le seguenti motivazioni:
A) La Consulta ha più volte precisato, sentenza n. 24/2009 – 170/2013, che: “ l’intervento legislativo diretto a regolare situazioni pregresse è legittimo a condizione che vengano rispettati i canoni costituzionali di ragionevolezza ed i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche”.
B) Anche l’eccepita lesione di “ posizioni giuridiche perfette, fondate su leggi precedenti”, è stata rigettata dal Tribunale di Torino ricordando in proposito le richiamate sentenze della Corte Cost. n. 390/1995, 263/2002, 136/2001 e Cass. Lav. Sent. 19351/2007.
C) L’ulteriore decurtazione dell’assegno vitalizio nella misura del 40% per i consiglieri regionali che beneficiano del vitalizio parlamentare, per il Tribunale Torinese è legittimo giacché non incide sull’entità del vitalizio parlamentare ma in applicazione ad un assegno regionale fissato dalla stessa regione.
D) La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo della decisione del 27.07.2017, Mockiene contro Lituania, ha escluso la violazione degli artt. 6 e 14 CEDU e art. del Protocollo n. 1 della Convenzione ad opera della legge italiana che aveva ridotto del 15% e per un periodo di 3 anni le cd “ pensioni di servizio”.
E) Merita di essere richiamata anche la recente sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale che ha affermato in linea di principio:” il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in
forza dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale”.
Il contributo di solidarietà per superare lo scrutinio stretto di costituzionalità e palesarsi come misura improntata alla solidarietà deve: “operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del sistema; incidere sulle pensioni più elevate; presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere utilizzato come misura una tantum”.
L’applicazione del contributo di solidarietà ai vitalizi degli ex consiglieri regionali Calabresi potrebbe generare un risparmio di circa € 2.985.716,31 in tre anni se il predetto contributo verrà normato in ossequio a quei “limiti di ragionevolezza, proporzionalità e discontinuità” fissati sia dalla sentenza n. 173/2016 della Corte Costituzionale che dalla richiamata sentenza n. 2399/2017 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino.
Basterà applicare un contributo di solidarietà secondo le linee guida contenute nella delibera del 10/10/2014 approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni riunita in Assemblea plenaria che fu sottoscritta da tutti i Presidenti di Regione, ovvero rifarsi ai principi fissati dalla citata sentenza del Tribunale di Torino, per la legge regionale piemontese, e dalla Corte Costituzionale.
L’assemblea fissò quanto segue:
“Tenuto conto della necessità di rivedere l’entità del diritto secondo criteri di temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle finalità di contenimento della spesa pubblica ed alle esigenze di bilancio, si
adottano le seguenti misure ai fini della riduzione dell’assegno vitalizio:
– 6% di riduzione dell’importo lordo fino a euro 1.500,00;
– 9% di riduzione per l’importo lordo superiore a euro 1.501,00 e fino a euro 3.500,00;
– 12% di riduzione per l’importo eccedente euro 3.501,00 a 6.000,00;
– 15% oltre 6.000,00.”
Ed ancora:
“Le predette aliquote sono maggiorate del 40% qualora il beneficiario sia titolare di altro vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.” Applicando le predette aliquote “progressive” e maggiorazioni gli assegni vitalizi in pagamento ad oggi agli ex consiglieri regionali subirebbero una decurtazione media mensile di € 395,05, una ulteriore decurtazione media di € 46,10 verrà applicata ai soli percettori di doppi vitalizi. Tale contributo sembra, a parere di chi scrive, abbastanza “ragionevole” a fronte di un vitalizio medio percepito dagli ex consiglieri che si aggira intorno a € 4.191,28 mensili (l’aliquota media del contributo pertanto di aggirerebbe intorno al 10,53%).
La cifra annua che la regione potrebbe destinare alla ricerca scientifica (se volessimo replicare l’esperienza della Regione Puglia) ammonterebbe ad € 995.238,77 (in tre anni: 2.985.716,31) sufficienti a finanziare 173 assegni di ricerca annuali, ovvero 58 borse di dottorato di ricerca triennali.
(Avvocato Graziella Algieri – Dr. Michele Mercuri)