Corigliano Rossano. Madeo: Tassa spazzatura, state spremendo gli agricoltori

Francesco Madeo

Corigliano Rossano – L’arroganza e l’inesperienza dell’Amministrazione Comunale oltre ad essere imbarazzante, per i cittadini di una Città di 80.000 abitanti, è anche fastidiosa e questa volta colpisce il principale indotto economico della nostra Città, l’Agricoltura.
L’Amministrazione della Città di Corigliano-Rossano, in questo periodo di resistenza economica da parte dei cittadini, doveva esonerare gli agricoltori dal pagamento della Tari per i magazzini agricoli, senza cercare scuse, giuridicamente infondate, per vessare gli imprenditori agricoli proprio nel periodo dell’anno più difficile, cioè l’inizio della campagna agrumaria.

Secondo la Giunta Comunale sulle spalle degli agricoltori peserebbe un ulteriore adempimento amministrativo, come se ne avessero pochi al momento, per ottenere l’esclusione dal pagamento della tassa sulla spazzatura che la normativa gli riconosce di per sé.
Come gruppo di Corigliano-Rossano in Azione prendiamo le distanze da questo comportamento assolutamente assurdo che non consente agli agricoltori di affrontare serenamente il mercato agrumicolo.

La cosa più assurda è che dopo aver fatto notare il clamoroso errore la maggioranza si arrampica sugli specchi, trincerandosi dietro la figura dell’Assessore Giovanni Palermo, arrivando addirittura ad inventare normative inesistenti.
Nonostante l’Amministrazione stia collezionando una serie di brutte figure, dalle quali ne conseguono numerosi disservizi verso i cittadini e considerevoli sprechi economici, si ostinano a non confrontarsi con i consiglieri di opposizione pronti a intervenire gratuitamente per il bene della Città. Anche noi infatti siamo cittadini e subiamo le scelte superficiali e sbagliate di questa Amministrazione.
Questa volta tocca alla Tari per i magazzini agricoli, ma ne abbiamo viste e ne vedremo ancora delle belle!
Sulla vicenda in questa occasione si è espresso l’Assessore Giovanni Palermo, il quale ha sottoscritto un comunicato stampa abbastanza articolato. A tal punto vogliamo ricordare all’Assessore, e all’intera maggioranza, che il Regolamento Tari della ex Città di Rossano non si applica perché la legge prevede l’applicazione dei regolamenti comunali della Città più grande, quindi dobbiamo applicare, se proprio dobbiamo, il Regolamento Tari della ex Città di Corigliano Calabro. Un secondo aspetto che vogliamo far notare è che l’art. 24 del Regolamento Tari della ex Città di Corigliano Calabro, indicato dall’Assessore Giovanni Palermo, non esiste, infatti gli articoli del Regolamento citato sono 21.
Tralasciando l’imprecisione tecnica/giuridica il nostro ragionamento non parte da nessuno dei due regolamenti sopra menzionati ma bensì dall’art. 8, comma 1, lettera (l, del “Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti Tari”, che qualunque cittadino può andare a consultare sul sito del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze). Provate ad utilizzare “Google” facendo copia e incolla della dicitura tra virgolette.
Precisamente il Regolamento recita: “Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree ove, secondo la comune esperienza, e fatta salva ogni prova contraria, non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo, possono presentare tali caratteristiche: … l) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all’esercizio dell’agricoltura, dell’allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l’esposizione delle piante, con esclusione della parte abitativa della casa colonica e degli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività”.
Leggendo bene il testo della disposizione comprendiamo subito che i magazzini agricoli, indicati dalla categoria catastale D/10, sono esenti dal pagamento della Tari salvo che l’Ente accertatore non dimostri il contrario.
Infatti leggiamo: “Non sono soggetti alla Tari ….. , e fatta salva ogni prova contraria”, quindi non deve essere il cittadino/agricoltore a richiedere l’esenzione, per i magazzini catastalmente individuabili, perché lo stesso è escluso dal pagamento della Tari, ma deve essere il Comune a non inviare la richiesta di pagamento, salvo che abbia le prove che il magazzino accatastato come D/10 di fatto produca rsu (rifiuti solidi urbani) gestiti dal Comune.
Per tali motivi chiediamo all’Amministrazione Comunale di ritirare in autotutela tutte le richieste di pagamento inviate, prima che gli agricoltori inizino ad impugnarli scaturendone così un grave danno erariale (Comunicato stampa).

Francesco Madeo
Consigliere Comunale Gruppo Corigliano-Rossano in Azione

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