di REDAZIONE
Il candidato a sindaco Ernesto Rapani ha comunicato di aver presentato alla Procura di Cosenza una denuncia-esposto, sottoscritta anche dai candidati Tonino Caracciolo e Stanislao Acri, affinché si provveda in via urgente, previo riesame degli atti e all’annullamento, di deliberare la ricusazione delle liste a sostegno del candidato Sindaco Stefano Mascaro illegittimamente già ammesse: Il coraggio di cambiare l’Italia, Mascaro sindaco e Forza Rossano nonché della lista Partito democratico ove mai quest’ultima rechi candidati la cui dichiarazione di accettazione risulti stata autenticata illegittimamente.
“I motivi che mi hanno spinto a presentare l’esposto ed a condividerlo con Acri e Caracciolo, sono dettati dal fatto che le suddette liste di candidati, unitamente alle distinte dichiarazioni di accettazione delle candidature, risultano essere state autenticate da parte del signor Lucisano Pietro nella asserita qualità di Consigliere provinciale.
Nell’esposto si dichiara anche che il “signor Lucisano Pietro era stato eletto nel Consiglio provinciale avendo “illo tempore” e nel periodo 2011-2015 rivestito la carica di Consigliere comunale di Rossano; che il consiglio comunale di Rossano nel novembre 2015 veniva sciolto ex art. 141, comma 1, lett. B) n. 3) TU enti Locali, per contestuali dimissioni di oltre la metà più uno dei componenti (tra cui lo stesso Lucisano); che il venir meno – è il punto focale della questione riportata sulla denuncia – della qualità di Consigliere comunale da parte del signor Lucisano Pietro ha determinato a termini dell’art. 1 comma 69 della legge 7.4.2014 n. 56 la conseguente automatica decadenza “ipse iure” di quest’ultimo dalla funzione di Consigliere provinciale”.
Perciò, in ragione di quanto espresso, “non risultando più in possesso, alla data della presentazione delle liste (7.5.2016), della qualità di Consigliere provinciale, non avrebbe potuto esercitare le funzioni di pubblico ufficiale autenticatore delle sottoscrizioni dei presentatori, né delle dichiarazioni di accettazione delle candidature”.
Siamo convinti, quindi, che “le certificazioni di autenticità di ogni sottoscrizione riferita alla presentazione delle liste sono pertanto da ritenersi “tamquam non essent” e dunque inesistenti per radicale carenza, nel soggetto autore, del possesso della qualifica di pubblico ufficiale, vizio questo ad effetto irreversibilmente invalidante e caducante dei successivi atti della sequenza procedimentale esitata con il provvedimento di ammissione delle suddette liste alla competizione elettorale”.
Riteniamo che sia primario interesse della “Amministrazione pubblica, di garantire la regolarità e legittimità del procedimento elettorale in ciò sollecitando gli Organi in indirizzo all’esercizio dei poteri di autotutela sub specie dell’annullamento d’ufficio dei suddetti atti palesemente inficiati sotto il profilo della legittimità, anche al precipuo fine di evitare ex post il sicuro annullamento giurisdizionale dell’intero procedimento elettorale con l’inutile dispendio di risorse pubbliche”.