Nel corso della vicenda, l’ARCEA aveva intimato la restituzione della somma oggetto di sequestro e successivo recupero, rappresentando che in caso di mancato pagamento si sarebbe avviata la procedura di recupero coattivo con indicazione che nelle more ogni eventuale erogazione indirizzata all’imputata sarebbe stata oggetto di compensazione legale per tramite dell’iscrizione nel registro debitori ARCEA.
IL PROCEDIMENTO Nel corso della discussione in sede di udienza preliminare dinanzi al Gup la difesa ha evidenziato, tra l’altro, che per la natura del beneficio erogato e per la procedura da osservare per ottenere l’erogazione, nel 2006 è stata istituita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) “per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore” per conto dell’Unione europea prima e degli Stati membri poi che sostengono la produzione agricola dei Paesi Ue attraverso l’erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi.
Tali erogazioni, finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, vengono gestite appunto dagli Stati membri attraverso gli stessi organismi pagatori. Ad oggi ne risultano costituiti sei regionali (Artea, Agrea, Avepa, Arcea, Arpea e Regione Lombardia), due per le provincie autonome di Trento e Bolzano e tre nazionali: Agea (per le regioni che non hanno istituito un organismo pagatore come l’Umbria e per tutte le funzioni non attribuite agli organismi pagatori) Ente Risi (settore risicultura) e Saisa (restituzioni alle esportazioni).
Agli organismi pagatori spetta quindi la funzione di autorizzazione dei pagamenti (ossia determinare l’importo da pagare ai richiedenti) l’esecuzione dei pagamenti (ossia impartire le istruzioni per il pagamento agli istituti “cassieri”) e quella di contabilizzazione dei pagamenti (ossia registrare i pagamenti eseguiti nei “libri contabili” e predisporre sintesi periodiche di spesa).
L’accesso ai contributi si ottiene presentando ogni anno (le domande vengono inoltrate entro il 15 maggio) la richiesta di fondi per le misure approvate come ad esempio le misure a superficie, il benessere animale o il biologico che oggi in Umbria rappresentano il nodo del contendere. La domanda, pertanto, va presentata attraverso un sistema informatico (il Sin) che poi trasferisce i dati al Sian, il Sistema informativo agricolo nazionale. La procedura viene effettuata rivolgendosi ai Centri di assistenza fiscale delle associazioni di categoria o comunque a professionisti ad un costo (una provvigione) che oscilla tra il 6 ed il 10% dell’importo del contributo e che gli imprenditori agricoli anticipano.
Il meccanismo vorrebbe che entro ottobre dell’anno di presentazione della domanda venisse liquidato il 75% di quanto spetta, per chiudere poi i conti entro i primi mesi dell’anno successivo.
Al termine della discussione delle parti e all’esito della camera di consiglio, il Gup presso il Tribunale di Crotone, in totale accoglimento delle richieste difensive avanzate dall’Avv. Francesco Nicoletti nell’interesse di P.M., ha assolto l’imputata (Comunicato stampa).