L’imputato era stato arrestato e ristretto presso la Casa Circondariale di Castrovillari e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico. All’esito del processo per direttissima, celebrato nelle forme del giudizio con il rito abbreviato, era stato condannato dal Tribunale di Castrovillari alla pena di mesi 8 di reclusione per aver violato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno imposta dal Tribunale di Cosenza con contestazione della recidiva specifica infraquinquennale.
LE ACCUSE La misura veniva disposta nei confronti del 30enne per i numerosissimi processi penali pendenti con le accuse di rapina, lesioni, violenza privata, furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Per diversi di questi reati l’uomo risultava essere stato arrestato in flagranza per come evincibile dall’informativa dei Carabinieri di Rossano. Erano segnalati, inoltre, molteplici contatti con soggetti pregiudicati alcuni dei quali aventi precedenti penali anche per reati molto gravi, per come risultava dalla documentazione in atti. L’imputato, dunque, era ritenuto socialmente pericoloso per l’assoluta continuità nell’azione criminosa e la sua pericolosità sociale era stata ritenuta attuale. Per tale motivo il Tribunale aveva disposto la misura della prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni 3 con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con le prescrizioni di non detenere o portare armi, di non associarsi abitualmente a persone che avevano subito condanne e che erano sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione a sospetti; di fissare la propria dimora e di non allontanarsene senza preventivo avviso alla Autorità di PS; di non rincasare la sera oltre le ore 20:00 (e le ore 21:00 durante il periodo di vigenza dell’ora legale) e di non uscire la mattina prima delle ore 7.00 senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia alla Autorità locale di PS ; di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza; di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati e ad ogni chiamata. All’uomo era stato, inoltre, imposto il versamento di una cauzione in denaro alla Cassa delle Ammende.
L’APPELLO E LA CASSAZIONE La Corte di Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento delle richieste della difesa, aveva riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari assolvendo l’imputato per il reato di cui all’art. 75 D.Lgs. n. 159/2011 con la formula “perché il fatto non sussiste”, rideterminando la pena per il residuo reato in mesi 4 di reclusione. La Suprema Corte di Cassazione in totale accoglimento delle richieste avanzate dall’Avv. Francesco Nicoletti ha assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste” (Comunicato stampa).