Nel focalizzare l’attenzione sul Preambolo e sul corpus dei primi articoli elaborati dalla Commissione, i giuristi cattolici, consapevoli del fatto che il proprio impegno professionale ed associativo deve snodarsi anche sul piano della partecipazione alla vita politica, rilevano quanto di seguito sintetizzato.
Il Preambolo fa riferimento a due nozioni di fondo: comunità ed identità.
Per quanto riguarda la prima, si osserva che essa sottende un complesso di elementi che cooperano alla creazione di un’entità unitaria. Il passaggio dal momento soggettivo a quello comunitario costituisce il perno del sistema, sia dal punto di vista della connotazione statuale dell’ordinamento, sia dal punto di vista degli enti del decentramento amministrativo. Se così è, meritevole di apprezzamento è la valorizzazione del concetto di comunità, che non può prescindere dai suoi contenuti sostanziali e non ha carattere meramente formale, in quanto serve a qualificare quei soggetti i quali, raccolti appunto in comunità, rinvengono l’elemento di coesione in valori comuni. Il problema dell’identità non investe il singolo cittadino di Corigliano Rossano, ma il gruppo sociale, nel quale egli si colloca come elemento di un dialogo fondato sulla riscoperta del senso di una tradizione fortemente avvertita.
L’identità della città di Corigliano-Rossano deve essere plasmata dalla condivisione di una storia comune, deve essere costruita sulla solidarietà e sul rispetto dei tratti caratterizzanti. Solo attraverso la sottolineatura di quanto unisce, il comune potrà avere un peso in Calabria e nell’intero territorio nazionale. Senza un’identità, compresa e riconosciuta, verranno inevitabilmente in superficie le ataviche divisioni campanilistiche. Il valore sul quale la costruzione del profilo identitario può avvenire è solo quello della persona umana, scarsamente richiamata nella prima parte dello Statuto, se non al comma 2 dell’art. 4, ove il riferimento avviene unicamente nella prospettiva della finalizzazione alla persona stessa dei “servizi amministrativi”. La persona, pertanto, è unicamente prospettata quale scopo dell’azione pubblica, più che come centro autonomo dell’ordinamento comunale.
Nel nostro territorio, molti sono stati gli elementi ideali e materiali che hanno contribuito, con la loro linfa, al riconoscimento del valore della persona, del carattere sacro della vita umana, del ruolo centrale della famiglia, dell’importanza dell’istruzione e della libertà di pensiero, di parola, come pure alla tutela giuridica degli individui e delle associazioni, alla promozione del bene comune, al riconoscimento della dignità del lavoro. Tra tutti questi elementi, di certo, si collocano gli ideali cristiani che hanno intessuto la storia di Corigliano e Rossano. Ne sono dimostrazione: lo straordinario patrimonio degli edifici di culto, l’esperienza di Santi della nostra terra, martiri del cristianesimo (SS. Leone e Nicola), oltre che l’attivo ruolo di sostegno, svolto nei decenni, dalla diocesi rossanese.
Desta meraviglia, pertanto, il mancato richiamo alle radici cristiane di Corigliano e Rossano. Eppure, il Preambolo dello Statuto riconosce il Monastero del Patire come elemento unificante e portatore di valori identitari comuni ai due antichi centri. Il che evoca il monachesimo a noi vicino nella versione dell’esperienza niliana, con il suo messaggio sociale e di alto valore culturale, oltre che religioso.
Gli uomini e le donne della nostra comunità si sono distinti nella loro etica comportamentale per un insieme di principi che hanno la loro fonte nel comune sentire cattolico. Riconoscere l’importanza dei valori religiosi, che hanno accompagnato per secoli lo sviluppo e il progresso delle nostre civiltà, può rappresentare, pertanto, un momento di armonia e crescita. Del resto, l’apprezzamento valoriale della giustizia sociale (art. 4 St.), la necessità di una più equa distribuzione dei beni, l’affermazione di un impegno per la salvaguardia dell’ambiente – al quale lo Statuto fa ripetutamente rinvio (artt. 3 e 4 St.) – e per la difesa della vita umana costituiscono principi germogliati dal cristianesimo.
Il mancato richiamo alle radici cristiane della nostra comunità va avvertito come una fuga, specie in tempi di edonismo, materialismo pratico e relativismo morale. Ad essere sconfitta sarebbe la storia del nostro territorio. La verità storica andrebbe rispettata, perché senza questa non può essere edificata una coesione territoriale.
La menzione nello Statuto delle basi cristiane della convivenza non parrebbe affatto lesiva di principi di libertà. La comunità di Corigliano-Rossano è, già da tempo, pronta ad affrontare, senza rinnegare la propria storia, il cambiamento dovuto alla forte immigrazione di persone con tradizioni e religioni differenti (a tal proposito, sarebbe auspicabile l’istituzione di un Organismo di rappresentanza degli immigrati e di mediazione sociale e culturale). La diversità valoriale che tali culture comportano è destinata ad incidere sui rapporti personali e familiari, producendo una pluralità di istituti tutti apprezzabili, in virtù della libertà religiosa costituzionalmente garantita e della necessaria apertura ai principi di sussidiarietà (art. 4 St.), adeguatezza e differenziazione. Si tratta di un’apertura che ha il fine di evitare che le diversità si traducano in limiti alla libertà e all’eguaglianza, impedendo la realizzazione del progetto di fratellanza (v. Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco) e di coesione sociale. Sulla scia di queste indicazioni, sia consentita un’ultima notazione. L’UGCI nutre qualche perplessità circa la redazione dell’art. 3 St., rubricato “I valori fondanti”. La tutela assicurata alla «varietà umana, sociale, produttiva e delle specie vegetali e animali» è certamente obiettivo meritevole, ma altro è il riconoscimento dei valori che sorreggono la civile convivenza. “I valori fondanti” sono quelli che hanno come punto di raccordo e di confluenza la dignità umana (mai menzionata nella prima parte dello Statuto), la quale non è indice di stimabilità in relazione al ruolo politico o sociale ricoperto, ma è nucleo identificativo della persona, che rileva semplicemente in quanto è ed esiste. Le risorse naturali e produttive del territorio meriterebbero una disciplina a sé, da collocare, semmai, in una disposizione dedicata al regime di sfruttamento ed utilizzo dei beni. Allora, l’art. 3 St., lungimirante nelle sue premesse, merita di essere approfondito attraverso un’accurata previsione delle priorità valoriali del sistema comunale. I valori fondamentali sono quelli che evocano i diritti umani, gli unici a costituire la base dello sviluppo sostenibile della comunità. Tra questi, collocazione prioritaria ha il diritto alla salute, il quale impone un richiamo deciso, sia in termini di diritto all’equilibrio di tutti i cittadini, sia in termini di pretesa all’esecuzione delle prestazioni sanitarie, erogate da adeguate strutture.
Sostenibilità e sicurezza dei cittadini possono rappresentare, dunque, le linee lungo le quali muoversi per una revisione di alcuni passaggi dello Statuto.