Finalmente, e per mezzo del giornalista Dott. Fabio Buonofiglio, tutta la Cittadinanza è riuscita a venire in possesso della gravissima missiva inviata dal Ragioniere Generale dello Stato in persona, Dott. Daniele Franco, al Sig. Sindaco, Dott. Giuseppe Geraci, relativamente alla fattispecie inerente la distribuzione del Fondo della Contrattazione Decentrata 2013 e 2014, poi erogato comunque ai dipendenti comunali. Missiva mai resa pubblica dall’Amministrazione Geraci. Vorrei dedicare interamente questo mio comunicato alla fattispecie oggetto della lettera in questione, com’è naturale che sia.
E’ necessario, prima di analizzare il contenuto della lettera, fare una tanto necessaria quanto particolareggiata premessa. Nell’aprile 2012, l’Ispettorato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in seguito ad una verifica amministrativo-contabile, contestava al Comune di Corigliano Calabro l’evidenza di “gravi violazioni delle norme riguardanti la contrattazione collettiva decentrata” violazioni, le quali, consistevano nella distribuzione indebita del Fondo della Contrattazione Decentrata ai dipendenti, relativamente agli anni 2006, 2007 e 2008 e per un importo pari a 460’000 euro. All’epoca, gli Uffici Finanziari, com’era naturale che fosse, predisposero apposita comunicazione ai dipendenti ai fini del recupero di quanto indebitamente distribuito. Il processo di recupero, però, si fermò al solo invio delle raccomandate. Successivamente, nel marzo 2014, in piena Consiliatura Geraci, l’Ispettorato del Ministero dell’Economia e Finanze riscrisse al Comune di Corigliano Calabro chiedendo lumi circa l’attività di recupero del Fondo indebitamente distribuito negli anni precedenti. Missiva alla quale, nonostante i solleciti del sottoscritto, il Rappresentante Legale dell’Ente Dott. Giuseppe Geraci rispose solo nel settembre 2015, quindi ben 1 anno e mezzo dopo, e solo dopo avere già provveduto ad erogare i Fondi 2013 e 2014, e nella quale missiva l’Ente provvedeva a comunicare al Ministero di non dovere recuperare proprio nulla in quanto, nel frattempo, proprio nel marzo 2014 era intervenuta, con il D.L. 6/03/2014 n. 16 art. 4 una “sanatoria” la quale, secondo il Rappresentante Legale dell’Ente, Dott. Geraci e il Responsabile degli Affari Generali, Rag. Pizzulli (e qualcun altro che ben si è guardato dal firmare tale comunicazione diretta al Ministero, mi permetterei di aggiungere) avrebbe rappresentato una sorta di “condono” per le quote del fondo distribuite indebitamente dal Comune in passato e pari a 460’000 euro. Niente di più sbagliato. Innanzitutto, tale “sanatoria”, a norma di Legge, era riservata solo ed esclusivamente a quegli Enti locali “virtuosi” e cioè che fossero contemporaneamente in possesso di specifici requisiti, ovvero: 1) rispetto del patto di stabilità; 2) rispetto della normativa in materia di spese ed assunzioni del personale; 3) rispetto dei vincoli dettati dall’art. 9, commi 1, 2-bis e 28 del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.; 4) assenza di riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale. Purtroppo per il Comune di Corigliano Calabro, nell’anno 2007, uno degli anni durante il quale si distribuì indebitamente il Fondo e oggetto di ispezione, non venne rispettato il patto di stabilità con ciò inficiando irreversibilmente la possibilità per l’Ente di aderire a tale “sanatoria”. E che la semplice mancanza anche solo di uno dei criteri di accesso a tale “sanatoria”, anche per un solo anno, fosse condizione sufficiente e preclusiva all’accesso alla stessa lo ha specificato molto più che chiaramente la Corte dei Conti Sez. Veneto, in relazione al Comune di Pescantina (Del. N. 256/2016/PAR) Comune, quest’ultimo, in condizioni perfettamente assimilabili a quello di Corigliano Calabro. Del resto, così come correttamente hanno affermato i Giudici Contabili in questo interessantissimo, nonché recentissimo (06/04/2016) parere, se fosse stato possibile accedere alla “sanatoria” anche ai Comuni che non avessero rispettato anche solo uno dei criteri di accesso il tutto si sarebbe trasformato in un provvedimento erga omnes e, quindi, rivolto “anche alle amministrazioni non virtuose… quelle cioè che hanno violato norme pubblicistiche tese alla salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, traducendosi, di conseguenza, l’applicazione della norma in una sorta di sanatoria generalizzata che renderebbe di fatto le condizioni oggettive di cui al comma 3 dell’articolo 4, non operanti ampliando, oltremodo, la platea dei soggetti che possono ricorrervi.”
Dunque, non solo l’Amministrazione Geraci non ha alcun diritto ad accedere a tale “sanatoria”, contrariamente a quanto dalla stessa affermato ma, come se non bastasse, l’Amministrazione Geraci non ha di fatto neppure ben compreso che, anche qualora il Comune di Corigliano avesse avuto diritto ad accedervi, la “sanatoria” non avrebbe mai potuto consistere in un vero e proprio “condono tombale” delle somme elargite indebitamente ai dipendenti negli anni precedenti ma, così come correttamente evidenziato anche dal Ragioniere Generale dello Stato, sarebbe consistita, semplicemente, nelle particolari modalità di recupero delle somme indebitamente distribuite, e cioè mediante diminuzione della consistenza dei fondi degli anni successivi evitando, di fatto, la ripetizione dell’indebito nei confronti dei dipendenti. In pratica, tale “sanatoria” consente agli enti virtuosi (e solo ad essi con l’esclusione, quindi, del Comune di Corigliano, come precedentemente specificato) di recuperare le somme indebitamente erogate negli anni precedenti non più direttamente su ogni singolo dipendente ma attraverso la diminuzione della consistenza del Fondo della Contrattazione degli anni successivi compensando, di fatto, l’erogazione in eccesso degli anni precedenti con una consistenza inferiore dei fondi per gli anni successivi. In sintesi, qualora Corigliano avesse avuto diritto ad accedere a tale “sanatoria” avrebbe dovuto sottrarre l’ammontare dei Fondi distribuiti indebitamente tra il 2006 ed il 2008, e pari a 460’000 euro, dai fondi 2013, 2014 e 2015 in quota parte e non certo continuare a distribuirli integralmente. Del resto, la Legge, in relazione a ciò, parla chiaro: l’art. 4 del D.L. 06/03/2014 n. 16 testualmente recita: “le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. E, ancora, il comma 3 (quello relativo alla “sanatoria” de quo) dello stesso articolo recita: “fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli atti di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che non abbiano comportato né il superamento dei vincoli finanziari per la costituzione dei medesimi fondi né il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno…”.
Non si riesce, dunque, bene a capire in base a quali fantasiose interpretazioni logico-giuridico-finanziarie delle Leggi dello Stato il Rappresentante Legale dell’Ente, nonché il Responsabile degli Affari Generali, abbiano mai potuto intendere in qualche modo che “gli utilizzi illegittimi dei fondi risultano sanati” e che quindi l’”Ente non deve procedere al recupero degli stanziamenti eccedenti del Fondo”(???) . Orbene, non solo l’Amministrazione Geraci non ha alcun diritto di accedere ad alcuna sanatoria; non solo, al contempo, quest’ultima non è riuscita nemmeno a comprendere in che cosa consistesse realmente tale “sanatoria” ma, a peggiorare ulteriormente le cose, la stessa Amministrazione ha provveduto persino a continuare ad erogare i Fondi 2013 e 2014, per centinaia di migliaia di euro, senza avere previamente recuperato nemmeno un centesimo dei 460’000 euro indebitamente distribuiti ai dipendenti negli anni precedenti e, inoltre, con modalità del tutto “particolari” sulle quali, in questa sede e solo in questa, tralascerò di soffermarmi deliberatamente, attesa la particolare specificità dell’argomento il quale risulterebbe particolarmente indigesto e comprensibile solo agli addetti ai lavori. A fortiori se si considera come il sottoscritto, all’interno delle determinazioni con le quali venivano costituiti i Fondi 2013 e 2014 abbia molto più che ampiamente specificato come “saranno poste in essere tutte le azioni necessarie, ai sensi e nei termini di Legge, al fine di recuperare le quote del Fondo indebitamente erogate”. Come se non bastasse, molto curiosamente, l’Amministrazione Geraci ben si è guardata di comunicare all’Ispettorato del Ministero dell’Economia e delle Finanze di non avere rispettato affatto il patto di stabilità interno per l’anno 2007, uno degli anni in cui il Fondo venne distribuito indebitamente e oggetto dell’ispezione ministeriale. Come se i patti di stabilità si potessero nascondere, all’occorrenza, sotto i tappeti a mò di polvere.
Ma veniamo alla lettera del Ragioniere Generale dello Stato. Previamente, e prima ancora della gravità del contenuto, fin dalla prima pagina è immediatamente desumibile anche e soprattutto l’altrettanto grave forma della stessa. Ciò ben si denota dai destinatari della lettera, quest’ultima inviata, oltre che al Sig. Sindaco Dott. Giuseppe Geraci, anche alla Procura Regionale della Corte dei Conti, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell’Interno nonché allo stesso Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre, che a firmare tale missiva sia, addirittura, il Ragioniere Generale dello Stato in persona non è di certo da considerarsi cosa usuale. Tutt’altro. Analizziamone il contenuto.
In prima battuta, Il Ragioniere Generale dello Stato evidenzia “come la nota trasmessa (dal Comune di Corigliano n.d.r.) non faccia riferimento all’ordine ed al contenuto dei singoli rilievi, come invece richiesto dalla nota di trasmissione…” dunque, l’Amministrazione Geraci, a distanza di “soli” 4 anni dall’ispezione del Ministero, è riuscita a rispondere, e nemmeno compiutamente, solo ed esclusivamente in relazione al rilievo n.3 ai punti c) ed e) omettendo di specificare come intenda, l’Amministrazione Geraci, superare le altre criticità all’epoca contestate nella stessa ispezione ministeriale. Successivamente, il Ragioniere Generale dello Stato, prendendo atto della fattispecie tale per cui l’Ente “ritiene di non dover procedere al recupero integrale delle somme erogate a seguito di utilizzi illegittimi del Fondo come individuati nel referto ispettivo in questione” invita il Comune di Corigliano Calabro a “fornire idonea e puntuale evidenza documentale, comprovante il rispetto sostanziale di tutti i vincoli indicati dal citato art. 4 del D.L. 16/2014, che di seguito si elencano: 1) rispetto del patto di stabilità; 2) rispetto della normativa in materia di spese ed assunzioni del personale; 3) rispetto dei vincoli dettati dall’art. 9, commi 1, 2-bis e 28 del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.; 4) assenza di riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale.” In pratica, il Comune di Corigliano, ha inviato al Ministero una sorta di “autocertificazione” con la quale lo stesso Ente, motu proprio, si auto giudica “idoneo” alla “sanatoria” senza, però, guarda caso, e come giustamente ben sottolineato dal Ragioniere Generale dello Stato, allegare alcuna documentazione a supporto specificamente comprovante la supposta idoneità. Lo stesso Ragioniere, continuando, richiede inoltre “il provvedimento formale di rideterminazione del Fondo per il periodo considerato e del conseguente piano di recupero delle somme erogate in misura eccedente, da effettuarsi mediante riduzione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione degli anni successivi, corredato dal parere dell’Organo di Controllo”. In sostanza, come specificato prima, ammesso e non concesso che l’Ente avesse avuto diritto alla “sanatoria”, lo stesso avrebbe dovuto rideterminare in diminuzione la consistenza del Fondo e comunicare in quanti anni e per quali importi si sarebbe sostanziato il piano di recupero, e non certo continuare ad erogare lo stesso Fondo, tutti documenti mai elaborati dal Comune. Ma non è di certo finita qui. Il Ragioniere Generale dello Stato specifica, inoltre, come già anticipato in premessa, come “l’eventuale applicazione della sanatoria… non sottrae l’Ente dall’obbligo di procedere al recupero degli sforamenti riscontrati in fase di costituzione dei fondi per il periodo preso in esame, mediante recupero sulle risorse degli anni successivi…”. Dunque, anche se il Comune avesse avuto accesso alla “sanatoria”, e contrariamente a quanto supposto dall’Amministrazione Geraci, lo stesso avrebbe dovuto comunque procedere al recupero delle somme indebitamente distribuite negli anni precedenti, attraverso la riduzione dei fondi degli anni successivi, e non certo continuare ulteriormente a distribuirli integralmente, così come poi effettivamente avvenuto per i fondi 2013 e 2014, distribuzione la quale, inoltre, era assolutamente incompatibile con la stessa “sanatoria” alla quale l’Ente ha “autocertificato” di avere diritto e la quale prevede, come detto, il recupero delle somme indebitamente distribuite in passato a valere sui fondi successivi e non certo l’ulteriore ed integrale distribuzione dei medesimi. La distribuzione dei Fondi relativi agli anni 2013 e 2014, così come correttamente evidenziato nella missiva del Ragioniere Generale dello Stato non risulta, inoltre, essere oggetto di alcuna “sanatoria”. Per finire, il Ragioniere Generale dello Stato specifica come “la normativa introdotta non preclude da parte dell’Amministrazione Comunale l’attivazione di giudizi di responsabilità erariale nei confronti di coloro che, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, abbiano fattivamente partecipato all’approvazione di atti in contrasto con i limiti e i principi vigenti in materia di costituzione e utilizzo dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale, operando con colpa grave e, in casi estremi, con eventuale dolo.” E, su quest’ultima specificazione del Ragioniere Generale dello Stato, lascio libero chiunque legga di trarre le proprie conclusioni.
Tutto ciò premesso, gli interrogativi da rivolgere all’Amministrazione Comunale sarebbero molteplici ma, in questa sede e solo in questa, mi limiterò a porne solo alcuni:
1) Per quale motivo, se davvero il Rappresentante Legale Sig. Sindaco Dott. Giuseppe Geraci ed il Responsabile degli Affari Generali dell’Ente ritenevano di possedere tutti i requisiti necessari all’adesione alla “sanatoria”, essi non hanno provveduto a produrre al Ministero dell’Economia e delle Finanze tutta la relativa “evidenza documentale” attestante il necessario possesso dei requisiti di accesso alla stessa e a formalizzare tutti gli adempimenti del caso?
2) Per quale motivo non è stato comunicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze la fattispecie per la quale l’Ente per il 2007, anno oggetto di ispezione ministeriale, non ha rispettato il patto di stabilità interno?
3) Per quale motivo, dato che l’Amministrazione era convinta di possedere tutti i requisiti necessari all’accesso alla “sanatoria”, la stessa non ha provveduto a decurtare i fondi successivi e ad inviare al Ministero il relativo provvedimento di rideterminazione degli stessi oltre al piano di recupero delle somme erogate in misura eccedente, così come previsto proprio dalla stessa “sanatoria” alla quale l’Amministrazione Geraci “autocertificava” di avere diritto?
4) Per quale motivo l’Ente non ha provveduto ad allegare il necessario parere dell’Organo di Controllo?
5) Per quale motivo, ad oggi, e ben 6 mesi dopo la comunicazione del Ragioniere Generale dello Stato, ricevuta dall’Ente lo scorso 4 gennaio 2016, il Comune non ha ancora provveduto a rispondere alla Ragioneria Generale dello Stato producendo, opportunamente, tutta la documentazione all’uopo necessaria?
6) L’Amministrazione Geraci intende provvedere al recupero delle somme indebitamente distribuite ai dipendenti negli anni 2006, 2007 e 2008, così come risulta dall’Ispezione Ministeriale, oppure no? Con quali modalità, in che tempi? Come, invece, intende procedere relativamente alla distribuzione già avvenuta dei Fondi 2013 e 2014?
Nell’attesa delle eventuali risposte che l’Amministrazione Geraci vorrà fornire (non al sottoscritto, naturalmente, ma al Ragioniere Generale dello Stato e alle Autorità indicate in copia conoscenza) nei prossimi giorni provvederò personalmente ad inviare al Ragioniere Generale dello Stato, alla Procura e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell’Interno nonché alla Procura della Repubblica tutta la documentazione, inclusiva del tassello mancante costituito proprio dalla lettera del Ragioniere Generale dello Stato in commento, alla quale documentazione avrò cura di allegare anche il verbale di seduta del Consiglio Comunale tenutosi lo scorso 10 maggio 2016, e relativo all’argomento, nonché copia della registrazione audio-video della medesima seduta, per ogni eventuale provvedimento di loro esclusiva competenza.
Enzo Claudio Gaspare Siinardi