La Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha annullato l’affidamento del servizio per l’assistenza agli alunni disabili delle scuole di Rossano. Il Tar si è definitivamente pronunciato sul ricorso presentato nell’ottobre 2016 dalla Cooperativa Sociale Vitasì. Annullando la determinazione del dirigente del Comune di Rossano del 3 ottobre 2016, n. 1463. Rigettata, invece, la domanda di risarcimento del danno proposta da parte ricorrente. Il Tar ha condannato in solido il Comune di Rossano e Maya Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Sinergie Cooperativa Sociale, alla rifusione, in favore della Cooperativa Sociale Vitasì Impresa Sociale, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con l’Associazione Promozione Sociale Anteas Servizi Rossano, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di 3.000 euro oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge. Il servizio era stato aggiudicato il 3 ottobre 2016 alla Maya Società Cooperativa Sociale-Sinergie Cooperativa sociale. Provvedimento avverso il quale si erano verificate manifestazioni di protesta da parte degli assistenti fisici che avevano prestato servizio con la Vitasì l’anno precedente. Vitasì-Anteas con il ricorso ha fatto presente che la Maya non era iscritta all’Albo regionale delle cooperative sociali, così come invece richiesto dal bando. Il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 5 aprile 2017. La Regione Calabria, su richiesta del Tar Calabria, ha poi fatto sapere che all’albo regionale non risultava iscritta la Cooperativa Sociale Maya, che aveva presentato domanda solo in data 12 gennaio 2017. “È evidente – è scritto nella sentenza del Tar – allora, che R.T.I. aggiudicatario ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica senza che uno dei suoi componenti possedesse un requisito di idoneità professionale richiesto dal bando”. Tale raggruppamento, pertanto, avrebbe dovuto essere escluso. A queste conclusioni il Comune di Rossano e la controparte interessata ha opposto giustificazioni. Secondo i giudici amministrativi l’amministrazione dovrà concludere la procedura di evidenza pubblica e provvedere conseguentemente all’affidamento del servizio. La parte ricorrente ha formalmente articolato la domanda di risarcimento del danno, ma ha omesso di individuare i pregiudizi subiti e di quantificare l’entità del danno. Pertanto la domanda risarcitoria è stata rigettata. «Il Tribunale Amministrativo Regionale certifica l’incapacità di gestire la cosa pubblica dell’amministrazione a guida Mascaro. Ragion per cui ne traggano le dovute conseguenze e, ove riuscissero a trovare le forze ed il coraggio, gli appositi correttivi, anche all’interno della macchina comunale».
Così esordisce il capogruppo consiliare e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, Ernesto Rapani, subito dopo aver dato lettura sentenza del Tar. Un tema, quello dell’assistenza ai diversamente abili che, prosegue Rapani, «per incapacità amministrativa ha paralizzato le attività dei ragazzi e costretto al freddo ed al gelo le assistenti che per settimane hanno vissuto all’addiaccio fuori dal comune, da dove erano state cacciate in malo modo solo perché avevano tentato di ripararsi dalle intemperie di quei mesi». Rapani si chiede: chi pagherà? «Noi proponiamo una istanza risarcitoria con addebito di spesa al dirigente responsabile del procedimento per evitare che i costi della mala gestione gravino sempre sulle tasche dei rossanesi».