SCUOLE
«Sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 – è scritto nel provvedimento –, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 “disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore” (che prevede fino alla classe terza delle scuole secondarie di primo grado, la didattica integrale in presenza)», mentre «le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale proseguono a limitare la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca».
LA RACCOMANDAZIONE
Per le stesse scuole superiori, nell’ambito della propria autonomia, si raccomanda di adottare un’organizzazione che preveda: «la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 70% degli studenti rispetto alla capienza prevista; di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata online, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza».
SPOSTAMENTI
Gli spostamenti «sono consentiti dalle ore 5 alle 22, verso località della zona bianca o gialla, senza necessità di autocertificazione e verso tutti i territori, è altresì consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della zona bianca o gialla, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di quattro persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro; resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; gli spostamenti senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, sono consentiti se avvengono per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, debitamente autocertificati».
ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
La nuova ordinanza, inoltre, prevede che, «dalle ore 5 alle 22, è consentito il consumo al tavolo esclusivamente all’aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Fino al 31 maggio 2021 compreso, non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali. Resta consentita senza limiti di orario, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze».
NEGOZI
«Nelle giornate festive e prefestive – viene specificato – restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, vendita di presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie». SPORT «L’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto e ogni altra attività motoria – è scritto ancora –, possono essere svolte esclusivamente all’aperto, in parchi pubblici e privati, aree attrezzate, o negli spazi all’aperto di centri o circoli sportivi».
SPETTACOLI
«Sono consentiti – è scritto nell’ordinanza – gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club (restando comunque non consentita l’attività di ballo) e in altri locali o spazi, anche all’aperto. Gli spettacoli in presenza di pubblico si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e assicurando il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori non conviventi, che per il personale. La capienza consentita non potrà essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala».
MUSEI
Dal lunedì al venerdì è assicurata «l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Il sabato e i giorni festivi il servizio può essere assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo, sempre con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre».
I COMUNI IN ZONA ROSSA
«Il nuovo provvedimento prevede, infine, che «restano efficaci le disposizioni previste nelle ordinanze contingibili e urgenti n. 33/2021 (nel Comune di Delianuova), n. 32/2021 (nel Comune di Belvedere di Spinello), n. 30/2021 (nei Comuni di Montalto Uffugo e di Mileto-Frazione di Paravati)» che dispongono le misure delle “zona rossa”. Cessano di produrre la propria efficacia le ordinanza relative ai Comuni di Careri (n. 31/2021) e Rocca Imperiale (29/2021), per i quali si applicano le misure da “zona gialla” fissate per tutto il territorio regionale (Comunicato stampa).
Ordinanza zona gialla -P.G.R.-n.-34-del-08.05.2021