Il datore di lavoro domestico ha l’obbligo di rilasciare (entro il 31 Marzo) al lavoratore una
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Tale dichiarazione la predispone il Consulente del lavoro, che gestisce per conto dei datori di lavoro domestico tutti gli adempimenti relativi al particolare rapporto comprese certificazioni, deduzioni e detrazioni.
Una parte delle spese sostenute per il pagamento dei collaboratori familiari (addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare) può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi. I costi sostenuti per i soli contributi previdenziali e assistenziali pagati all’Inps (non anche la retribuzione corrisposta) potranno essere dedotti dal reddito in sede di dichiarazione.
I contributi diventano oneri deducibili riducendo il reddito imponibile fino ad un massimo di 1.549,37€ annui.
I soggetti non autosufficienti che sostengono spese per retribuire i collaboratori che li assistono nelle funzioni di vita quotidiana, nonché i soggetti che devono far fronte a tali spese per l’assistenza di un familiare , invece, possono contare anche su agevolazioni per gli oneri sostenuti per tale personale.
I familiari sono: coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, ma non è indispensabile che siano considerati a carico del soggetto che sostiene la spesa e nemmeno che siano con esse conviventi.
Per mancanza di autosufficienza (certificata dal medico) deve intendersi l’incapacità a svolgere i quotidiani atti quali vestirsi, mangiare, espletare le funzioni fisiologiche, curare l’igiene personale, deambulare. Anche la presenza di una sola di tali condizioni o la necessità di sorveglianza continuata, fa rientrare fra i casi di non autosufficienza.
Il compenso erogato a soggetti che prestano la propria opera a favore di persone non autosufficienti (non per gli addetti ai servizi domestici generalmente intesi) è detraibile ( se il reddito complessivo annuo di chi sostiene l’onere non supera i 40.000€) nella misura del 19% fino ad un importo di 2.100,00€, per cui la detrazione massima consentita sarà pari a 399,00€ a copertura delle spese sostenute per la propria asssistenza, o per quelle di un familiare non autosufficiente
La Presidente dell’ Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro
Fabiola Via






