Concessioni balneari, la Calabria rinuncia alla causa contro lo Stato: il passo indietro della Giunta Occhiuto

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La Regione interrompe il ricorso presentato alla Corte Costituzionale sulle norme relative al demanio marittimo, lacuale e fluviale. Decisive le valutazioni dell’Avvocatura regionale e i contenuti del nuovo bando-tipo del Ministero.

La Regione Calabria ha deciso di fare un passo indietro, interrompendo ufficialmente il ricorso presentato davanti alla Corte Costituzionale in merito alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il contenzioso legale con lo Stato, avviato su impulso della Giunta guidata da Roberto Occhiuto, si chiude così prima di una sentenza definitiva della Consulta.

Al centro del contenzioso il decreto-legge e il ruolo del MIT
La contestazione originaria mossa dalla Regione riguardava nello specifico l’articolo 8 del decreto-legge numero 32 del 2026, successivamente convertito nella legge 71/2026. La norma in questione assegna al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) il compito di predisporre uno schema di bando-tipo vincolante per regolare le procedure di affidamento delle concessioni balneari.

Secondo l’impostazione iniziale del ricorso, l’atto ministeriale avrebbe finito per comprimere e limitare le competenze esclusive della Regione in materia di tutela della concorrenza e gestione del territorio.

Il parere dell’Avvocatura e il cambio di rotta
La decisione di ritirare l’impugnazione è maturata a seguito di un’attenta rivalutazione tecnica curata dall’Avvocatura regionale. Dai pareri legali sono emersi significativi margini di incertezza sulla possibilità di ottenere un verdetto favorevole da parte della Consulta rispetto alla linea difensiva sostenuta dalla Calabria.

A determinare il definitivo cambio di passo è stato inoltre l’esame dello schema di bando-tipo trasmesso dal Ministero alla Conferenza Stato-Regioni: l’analisi approfondita dei legali dell’amministrazione regionale ha evidenziato che il documento ministeriale non incide negativamente sulle materie di competenza esclusiva o concorrente della Calabria. È così venuto meno il presupposto principale che aveva spinto l’ente a impugnare la norma, portando l’esecutivo regionale a chiudere formalmente il contenzioso.

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