CORIGLIANO-ROSSANO, 14 maggio 2023 – Inviamo la presente nota solo al fine di fornire una corretta informazione ai cittadini a seguito di alcune ricostruzioni, francamente imprecise, nelle quali si ricalcano argomentazioni parziali e di parte, che non rispecchiano per altro i provvedimenti giudiziari.
Sgombriamo immediatamente il campo da ogni equivoco: il rinvio sancito dal Tribunale era previsto dall’Ente. Il privato aveva impugnato dinnanzi al Presidente della Repubblica una serie di atti emessi dal Commissario Prefettizio senza chiederne la sospensiva e, successivamente alla richiesta di trasposizione da parte delle difese del Comune, la causa era approdata al TAR.
In seguito, dopo la sentenza vittoriosa sull’usucapione di cui abbiamo dato ampia notizia, l’Amministrazione emetteva ordinanza di sgombero, impugnata con motivi aggiunti, avverso la quale veniva richiesta anche la sospensiva con decreto presidenziale inaudita altera parte (quindi, senza sentire anche la PA); in seguito, veniva fissata un’unica udienza alla presenza di tutte le parti, riferita a tutti gli atti impugnati.
In tale udienza, celebrata il 10 maggio u.s., poiché non c’erano i termini per discutere i motivi aggiunti, veniva fissata un’udienza di merito congiuntamente, nel rispetto dei termini procedurali, al 12 luglio p.v. Era assolutamente fisiologico che fino alla decisione finale sulla causa il TAR confermasse la sospensiva concessa con decreto presidenziale, al fine di evitare i congetturati danni lamentati dal privato; tuttavia, il 12 luglio parte ricorrente non potrà più accampare motivi di “danno grave” perché si affronterà il merito del giudizio.
Nelle ricostruzioni che circolano si fa riferimento alla Sentenza del Tribunale di Castrovillari, e si legge che: “in quella sentenza al privato viene contestato il fatto che non abbia prodotto documentazione a sufficienza per dimostrare il possesso del bene in continuità negli anni, ma non dice che il bene è di proprietà del comune di Corigliano Rossano, tanto meno ha disposto che il bene debba tornare in capo all’ente”.
Ebbene, la causa a cui si fa riferimento è quella di usucapione: tali controversie vengono promosse da chi ritiene di essere proprietario di fatto contro chi lo è di diritto, pertanto, nel caso specifico, dal privato contro l’Ente, dunque, va da sé che perdendo la causa il privato i terreni di cui si discute sono di proprietà del Comune: se non è proprietario l’uno, lo è altro, tertium non datur.
Infine, sempre tale sentenza non disponeva la restituzione in capo all’Ente né dichiarava chi è il proprietario poiché la natura stessa della Sentenza (mero accertamento) non lo consente. Proprio per tale ragione veniva emessa l’ordinanza di sgombero, il cui meritò verrà discusso il prossimo luglio: nessuna anomalia, dunque, rispetto a tale pronuncia, ma semplicemente tutte le Sentenze di usucapione hanno per legge tale natura.
Il dato della proprietà al momento è stato acclarato grazie all’ottimo lavoro difensivo e alla grande attenzione dimostrata dall’Amministrazione Comunale negli ultimi anni (basti pensare che non è passata udienza senza la presenza del sindaco e di un suo delegato), nonostante una parte dei termini fosse già scaduta all’insediamento dell’attuale esecutivo, e da una posizione di difesa (impedire l’usucapione), il Comune è passato ad una fase di attacco attraverso l’ordinanza che intende – di fatto – rendere esecutiva la vittoria di alcuni mesi fa riprendendo pieno possesso del bene.