Un esproprio con procedure viziate vide l’ex comune di Rossano soccombente a beneficio del privato che in sede di giudizio ottenne circa 200mila euro a titolo risarcitorio. Ora la Cassazione si pronunzia definitivamente dimezzando il risarcimento e ponendo la parola fine a una storia che si trascina da un trentennio. L’esproprio riguardava un’area destinata alla realizzazione della via Maiorana che collega via Nazionale dello scalo di Rossano. I fatti risalgono al lontano 1984quando l’allora Amministrazione comunale diede il via libera al progetto per la realizzazione della strada che ha poi collegato via nazionale alla villa comunale dello scalo del Centro Bizantino, autorizzandone l’esproprio. L’Ente Comunale diede seguito all’occupazione d’urgenza nel novembre del 1984, realizzando la strada che porta il nome di via Maiorana, mentre il procedimento espropriativo non veniva completato. Il proprietario dell’area nel 1990 instaura un giudizio davanti all’ex Tribunale di Rossano per ottenere il risarcimento dei danni, sostenendo l’edificabilità della stessa area e quindi chiedendone il corrispondente valore. Nel 2006 l’ente comunale viene condannato al risarcimento mediante il pagamento della somma di € 221.295,618 oltre interessi a partire dal 2002. Il Comune di Rossano si oppone contro la sentenza, affidando la difesa all’’avv. Giuseppe Tagliaferro. L’iter processuale in appello si arricchisce di altre due consulenze tecniche che accertano il minore valore dell’area oggetto dell’esproprio per la previsione del piano di fabbricazione vigente all’epoca di vincoli a beneficio dell’edificabilità pubblica (strade, parcheggi, verde) etc., mentre soltanto una parte poteva essere edificata ad iniziativa privata.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 7.9.2015, accoglie i motivi della proposta di impugnazione, ridetermina nel minore valore la somma da pagare, riducendola a € 105.320,00 oltre interessi, ritenendo legittime le censure attribuite alla sentenza di primo grado, perché l’area in questione doveva considerarsi solo parzialmente di natura edificabile ad iniziativa di privati, per il resto destinata ad interventi ad uso pubblico, secondo gli strumenti urbanistici vigenti all’epoca. Il proprietario dell’area avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro propone ricorso per Cassazione, sostenendo l’erroneità della pronuncia dei Giudici di Catanzaro per aver escluso la natura edificabile privata di una parte della stessa area, posto che – secondo il ricorrente – gli stessi strumenti urbanistici vigenti all’epoca non escludevano l’edificabilità ad iniziativa dei privati per nessuna parte dell’area, per cui chiede l’annullamento della sentenza di appello e la conferma della prima pronuncia. La difesa dell’ente confuta diversamente le motivazioni poste a sostegno del ricorso, ribadendo che, da una attenta valutazione dell’allora piano di fabbricazione, l’area in questione fosse vincolata per una parte esclusivamente alla edificabilità ad iniziative pubbliche. Nelle ultime ore la Corte di Cassazione, prima sezione civile, ha rigettato il ricorso, motivando che, secondo il piano di fabbricazione vigente all’epoca, non tutta l’area oggetto dell’esproprio può ritenersi di natura edificabile dai privati, dichiarandone per la restante parte l’edificazione soltanto mediante iniziativa pubblica e confermando la sentenza di appello.