LE ACCUSE Il professionista era stato sottoposto a processo con l’accusa di aver deposto il falso come testimone dinanzi al Tribunale Penale di Rossano, ovvero di aver dichiarato di non essere mai stato sentito in precedenza, per lo stesso contenzioso, dinanzi ad un Giudice Civile del Tribunale di Rossano nella sua qualità di informatore, mentre aveva già realmente deposto sulle stesse circostanze oggetto del processo penale. L’ingegnere era inoltre accusato di aver negato un’altra circostanza relativa agli stessi fatti.
IL PROCESSO DI PRIMO GRADO Con questa prospettazione accusatoria, il GUP presso il Tribunale di Rossano, all’esito dell’udienza preliminare, ne aveva disposto il rinvio a giudizio. La parte offesa, la cui denuncia era stata acquisita agli atti unitamente alle trascrizioni della deposizione resa dal professionista nel corso del processo penale e delle dichiarazioni rese dinanzi al Giudice civile, si era costituita parte civile nel processo. In sede di discussioni finali dinanzi al Tribunale di Castrovillari (in seguito all’accorpamento disposto dalla riforma della geografia giudiziaria) la difesa aveva evidenziato la mancata sussistenza degli elementi costitutivi il reato di falsa testimonianza, che si configura quando il soggetto, deponendo come testimone dinanzi alla autorità giudiziaria, affermi il falso o neghi il vero ovvero taccia, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato. Pertanto, aveva sostenuto ancora la difesa, l’elemento oggettivo del delitto di falsa testimonianza è integrato dalla divergenza tra quanto dal teste deposto in giudizio e quanto invece, in ordine ai medesimi fatti, da egli è conosciuto e non già dalla discrepanza tra il contenuto della deposizione e la realtà vera e propria, o l’esito finale della controversia nel cui ambito viene resa la deposizione. Sulla scorta di quanto argomentato dalla difesa il Tribunale di Castrovillari aveva emesso una sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”.
IL PROCESSO DI SECONDO GRADO Avverso la sentenza di primo grado la parte civile ha proposto appello insistendo per la condanna dell’imputato. La Corte di Appello di Catanzaro, in totale accoglimento delle richieste avanzate dall’Avv. Francesco Nicoletti, ha confermato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Castrovillari con la formula più ampia: “perché il fatto non sussiste”. I giudici di secondo grado hanno inoltre condannato la parte civile appellante alle ulteriori spese processuali.
(comunicato stampa)