In primo luogo, non posso esimermi dal rilevare che la scansione cronologica degli eventi che hanno portato all’indizione del referendum, costituisce il principale motivo alla base del travisamento dei fatti in cui è sicuramente incorso il Dott. Siinardi nella rappresentazione dei motivi dallo stesso esposti a sostegno dell’annullamento del referendum nel caso venisse revocato dell’atto di impulso da parte del Consiglio Comunale di Corigliano.
Invero, appare evidente che per meglio comprendere il significato e la portata di una procedura legislativa, appare imprescindibile la lettura integrale di tutte le norme in materia ed altresì la lettura integrale dei singoli provvedimenti che inseriscono nell’iter legislativo.
Nello specifico, al Dott. Siinardi è sfuggito un particolare di non poche conseguenze.
La proposta di legge regionale sulla Fusione presentata dall’On.le Graziano si è limitata a citare (o evocare) le delibere di impulso dei Comuni di Rossano e Corigliano soltanto nella parte introduttiva del disegno di legge, ma tanto è stato fatto al sol fine di esporre al Consiglio Regionale quali fossero tutti i motivi che avevano indotto il Consigliere Regionale a presentare la proposta di legge al Consiglio Regionale.
Quanto appena affermato è dimostrato dal fatto che nella parte introduttiva della proposta di legge regionale, il Consigliere Graziano non si è limitato a citare soltanto gli atti di impulso dei Consigli Comunali, ma ha anche citato le istanze di Fusione provenienti dalla società civile che attraverso le libere Associazioni operanti sul territorio ha sviluppato un intenso e costruttivo dibattito pervenendo alla realizzazione e formalizzazione di una proposta di Fusione.
Inoltre, sempre nella premessa della proposta di legge regionale, il Consigliere Graziano ha anche citato:
– il Patto per lo Sviluppo dell’Area Urbana che i Comuni di Corigliano e Rossano avevano deliberato nel 2007;
– la Delibera di Giunta Regionale n. 159 del 2009 con la quale la Regione aveva già individuato l’area urbana di Corigliano e Rossano come area urbana con maggiore propensione allo sviluppo;
– il Piano Strutturale Associato (PSA);
– il Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU);
– il Sistema Turistico Locale “Terre Ionico Silane” (STL);
– i Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL);
– i Gruppi di Azione Costiera (GAC) “Borghi Marinari della Sibaritide”;
– il Progetto Integrato per la Valorizzazione dei Centri Storici della Calabria “Borghi dei Castelli, delle Grotte e dei Monasteri”;
– la Gestione Associata della Commissione Unica di Committenza (CUC).
Pertanto, a ben vedere, la proposta di legge regionale sulla Fusione presentata dal Consigliere Graziano, al pari di tutte le altre proposte di legge, conteneva una premessa illustrativa dei vari motivi che lo avevano spinto a presentarla e gli atti di impulso dei due Comuni costituivano soltanto uno dei tanti motivi che il Consigliere Graziano aveva posto a sostegno del suo disegno di legge.
Per sincerarsene basta osservare che nella proposta di legge regionale il Consigliere Graziano, dopo aver descritto quali fossero i tanti motivi che lo avevano indotto a presentarla, ha articolato una sua autonoma disciplina della legge regionale sulla Fusione e non si è mai limitato a chiedere al Consiglio Regionale di approvare “le delibere consiliari di fusione” adottate dai due Comuni.
E’ pertanto indubbio che Graziano, nella qualità di rappresentante del territorio di Corigliano-Rossano all’interno del Consiglio Regionale, ha sentito il dovere di attivarsi autonomamente per presentare la proposta di legge sulla Fusione, dopo aver raccolto, tra le varie istanze provenienti dalla società civile, dell’associazionismo e delle istituzioni (il riferimento è alla Delibera di Giunta Regionale n. 159 del 2009 ed al Patto per lo Sviluppo dell’Area Urbana che i Comuni di Corigliano e Rossano avevano deliberato nel 2007), anche la volontà dei due consigli comunali, ma questo non vale a cambiare tecnicamente la natura della sua proposta di legge, che resta di iniziativa regionale scaturita da istanze provenienti da una pluralità di contesti.
Non bisogna dunque confondere il buon senso che Graziano, nella qualità di rappresentante istituzionale del Consiglio Regionale, ha serbato nel sentire e raccogliere le istanze di Fusione manifestate da tutte le parti sociali ed istituzionali, per cristallizzarle in una sua proposta di legge, con il diverso ruolo – ascrittogli dal Dott. Siinardi – di mero “nuncio” ovvero “portavoce” dei consigli comunali di Corigliano e Rossano all’interno del Consiglio Regionale.
La conferma di tanto si rinviene anche nel fatto che il decreto del Presidente della Giunta Regionale con il quale è stato indetto il referendum per il prossimo 22 ottobre, non ha ad oggetto “le delibere consiliari di fusione” dei due Comuni, bensì l’approvazione della “proposta di legge n. 182/10 di iniziativa del consigliere Graziano”.
Anche la Prefettura di Reggio Calabria, con atto protocollato lo scorso 31 agosto, ha ordinato agli Uffici elettorali dei due Comuni di aggiornare le liste elettorali al fine dell’espletamento del “referendum regionale” del prossimo 22 ottobre.
Dunque i cittadini dell’area urbana Corigliano-Rossano, il prossimo 22 ottobre saranno chiamati a votare il referendum sulla “proposta di legge n. 182/10 di iniziativa del consigliere Graziano” e non un referendum sulle “delibere consiliari di fusione” dei due Comuni.
Ma pur volendo dare per vero – in ipotesi – quanto affermato dal Dott. Siinardi (ossia che il referendum si svolgerebbe sulle delibere consiliari dei due comuni), comunque il suo ragionamento non tiene assolutamente conto di quanto ho già osservato in merito al fatto che, trattandosi di un procedimento legislativo di competenza della Regione, all’attualità il referendum costituisce un atto di un procedimento amministrativo regionale e non comunale, per cui la revoca dell’atto di impulso non potrà esplicare alcun effetto su un atto amministrativo che non gli appartiene.
Infatti, l’articolo 21 quinquies della Legge n. 241 del 07/08/1990, prevede espressamente che “la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti” e pertanto la revoca di una delibera del Consiglio Comunale non può essere retroattiva ed avere valore anche per il passato, ma può incidere soltanto sui procedimenti amministrativi che attualmente sono di competenza del Comune e che pertanto esplicano degli effetti giuridici nell’ambito di materie di sua competenza.
Ciò significa che il Consiglio Comunale, con la manifestazione della propria volontà di Fusione ha soltanto “messo in moto” la macchina del procedimento legislativo regionale di Fusione e pertanto la successiva revoca di tale volontà da parte del Comune non può “arrestare la marcia” del procedimento, perché il “conducente” che adesso lo guida non è più il Comune, ma la Regione Calabria.
In ordine poi alla volontà del Consigliere Graziano, asserita dal Dott. Siinardi, di voler modificare la normativa regionale in materia di Fusione, vorrei sottolineare che il Consigliere Graziano non ha mai affermato di essere contrario all’inesistenza di un quorum partecipativo, ma anzi dalla lettura del suo articolo di stampa risulta che lo stesso ha espressamente auspicato che “si arrivi… con un testo che tuteli alcuni punti fermi già in vigore, come quelli relativi alla partecipazione popolare alle scelte, e ne introduca dei nuovi che non siano trappole o raggiri per impedire lo sviluppo dei territori e delle aree calabresi”.
In altri termini la adesione manifestata dal Consigliere Graziano alla futura modifica della legge regionale in materia di Fusione non attiene ad aspetti che tendono a frenare i processi di Fusione, quale quelli dell’inserimento di quorum partecipativi o altro, ma al contrario involge la necessità di introdurre nuove regole che favoriscano – per come impone la Riforma Del Rio – nuovi assetti delle autonomie locali finalizzati ad una maggiore crescita economica di vasti municipi, nell’ottica di una migliore razionalizzazione della spesa e delle risorse.
Appare, infine, indubbio che la Regione Calabria terrà in debita considerazione gli esiti del referendum del prossimo 22 ottobre, ma – come ogni buon padre di famiglia – il superiore Ente Regionale dovrà considerare l’esito del referendum come un dato da valutare e contemperare, nel superiore interesse del bene collettivo, insieme a tutti gli altri indicatori e percorsi aggregativi recepiti nel corso del tempo (Delibera di Giunta Regionale n. 159 del 2009; Piano Strutturale Associato; Piano Integrato di Sviluppo Urbano; Sistema Turistico Locale “Terre Ionico Silane”; Progetti Integrati di Sviluppo Locale; Gruppi di Azione Costiera “Borghi Marinari della Sibaritide”; Progetto Integrato per la Valorizzazione dei Centri Storici della Calabria “Borghi dei Castelli, delle Grotte e dei Monasteri”; Gestione Associata della Commissione Unica di Committenza).
Ciò che invece si dovrebbe evitare, è pensare di poter decidere le sorti di un paese soltanto attraverso la decisione della maggioranza di un consiglio comunale.
Dott. Benedetto Di Iacovo