Ricorso proposto contro: il Comune di Corigliano C., il Comune di Rossano, la Regione Calabria, la Prefettura di Cosenza, il Ministero degli Interni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; per il preteso annullamento e/o declaratoria di nullità, previa sospensione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 177 del 27 gennaio 2017, recante: “Effettuazione referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 182/10A di iniziativa del Consigliere Giuseppe Graziano recante: “Istituzione del nuovo Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Corigliano C. e Rossano”; della risoluzione della Prima Commissione consiliare “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale” con la quale si è proposto al Consiglio regionale di deliberare per l’effettuazione del referendum consultivo, esteso a tutti gli elettori dei Comuni di Corigliano C. e Rossano; della deliberazione del Consiglio comunale di Corigliano C. n. 3 dell’1 febbraio 2016 per la “Istituzione di un nuovo Comune a seguito di fusione dei Comuni di Corigliano C. e Rossano”; della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Rossano n. 1 del 16 gennaio 2015.
Alle pretese di cui al predetto ricorso, si sono opposti diversi soggetti, tra cui, i comitati territoriali: “per un CO-RO di SI’” – Piragineti, Tramonti, Fabrizio Grande e Matassa nonchè l’Associazione Fidelitas Club, tutti regolarmente costituiti e registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Il ricorso è stato sottoscritto dai rispettivi Presidenti p.t.: Sig. Giuseppe Pacenza, Sig.ra Erminia Sommario, Sig. Francesco Vivacqua e Dr.ssa Anna Rita Cicolini, avv. Giuseppe Vena. Tutti rappresentati e difesi dagli Avv. Alfonso Rago ed Antonio Gianzi.
La difesa, così come costituita, ha evidenziato la inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, difetto di legittimazione ed interesse a ricorrere, tardività dell’impugnazione, sottolineando che gli atti impugnati nel presente giudizio non concernono certamente l’esercizio del potere amministrativo, ma evidentemente afferiscono all’esercizio della funzione legislativa e segnatamente all’esercizio del potere normativo attribuito alle Regioni. Il legislatore costituente ha quindi riservato espressamente alle Regioni il potere d’istituzione di nuovi Comuni ovvero di modifica delle circoscrizioni e denominazioni degli stessi, indicando nelle leggi (regionali) lo strumento per esercitare tale potere. Per quanto di interesse nella presente controversia, il procedimento di fusione di Comuni calabresi trova la propria disciplina nella L.R. Calabria n. 13/1983, che all’art. 40 disciplina lo svolgimento del referendum consultivo-obbligatorio. Per questi motivi e non solo il Tar Calabria prima sez. ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato riguardante il referendum popolare consultivo per la fusione dei Comuni di Corigliano e Rossano.
I ricorrenti avevano proposto ricorso, in particolare, contro gli atti finalizzati alla celebrazione del referendum, che si terrà, dunque, regolarmente il 22 ottobre 2017 e a cui saranno chiamati a partecipare tutti i cittadini di Corigliano C. e Rossano. Il Tar Calabria quindi, con l’0rdinanza redatta dal consigliere Germana Lo Sapio, fatte salve tutte le numerose questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei resistenti e negli interventi “ad opponendum”, ha ritenuto che non sussistano ragioni per arrestare il procedimento in quanto non esiste il paventato danno grave e irreparabile, come veniva sollevato dai ricorrenti.
I contrari alla fusione, quindi, si appigliano, pretestuosamente a presunte irregolarità procedurali nonché alla ipotizzata lesione del diritto di voto a danno dei cittadini comunitari non italiani, tant’è, che alcuni cittadini rumeni sono intervenuti in giudizio per opporsi alla creazione del nuovo ente locale. Molte le motivazioni, invece, per i favorevoli alla fusione: dalla carenza di attribuzioni giurisdizionali del Tar, al difetto di giurisdizione in relazione al diritto di elettorato attivo, alla carenza di interesse dei cittadini italiani.
Ora la parola passa definitivamente ai cittadini di Corigliano e di Rossano i quali, salvo imperdonabili “colpi di mano” dell’ultima ora, saranno chiamati ad esprimersi sul Referendum Consultivo del 22 ottobre 2017. Successivamente, il processo di fusione passerà nuovamente al potere Legislativo Regionale, che prenderà posizione in base all’esito del Referendum consultivo popolare sulla opportunità di fondere o meno i due Comuni che rappresentano ormai una unica conurbazione abitativa e produttiva, da diversi anni.
Tutte le associazioni ed i comitati Co-Ro pro-fusione, esprimono grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, e si ritengono onorati di aver contribuito, fattivamente, con la loro costituzione in giudizio in rappresentanza di numerosi cittadini di Corigliano C. e di Rossano che ne hanno sottoscritto i rispettivi Atti Costitutivi.
Alla vista di questo risultato, quelli del NO, ora dovranno inventarsi altro. Noi auspichiamo che, finalmente, escano allo scoperto formando dei regolari comitati riconosciuti e legittimati a rappresentarli.
Ciò aiuterebbe il confronto civile e democratico e li invitiamo, sin d’ora, ad incontri pubblici ove esporre le proprie ragioni. Noi siamo pronti. Il popolo è pronto a votare “SI” a questo grande progetto, non spezzategli il “sogno”.
(Comunicato – comitati per un coro di Si)