Le disposizioni vigenti in materia di Coronavirus. Approvato il decreto

Premier Conte

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il decreto ministeriale del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.


Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
  2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2
Disposizioni finali 

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.

DISPOSIZIONI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE  

  1. a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in

uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno

dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da

comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero

spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il

proprio domicilio, abitazione o residenza;

  1. b) ai soggetti con sintomatologiada  infezione  respiratoria  e

febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato  di  rimanere

presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,

contattando il proprio medico curante;

  1. c) divieto assolutodi  mobilità  dalla  propria  abitazione  o

dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero

risultati positivi al virus;

  1. d) sono sospesi gli eventi e lecompetizioni  sportive  di  ogni

ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta  consentito

lo svolgimento dei predetti  eventi  e  competizioni,  nonché  delle

sedute  di  allenamento  degli  atleti  professionisti  e  atleti  di

categoria  assoluta  che  partecipano  ai   giochi   olimpici   o   a

manifestazioni nazionali o internazionali,  all’interno  di  impianti

sportivi utilizzati  a  porte  chiuse,  ovvero  all’aperto  senza  la

presenza di pubblico. In  tutti  tali  casi,  le  associazioni  e  le

società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute

ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione

del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli

accompagnatori che vi partecipano;

  1. e) si raccomanda aidatori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di

promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la

fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo

ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,

comma 1, lettera r);

  1. f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  2. g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchégli

eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere

culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti

in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d’esempio,

grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi,

sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei

predetti luoghi e’ sospesa ogni attività;

  1. h) sonosospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le

attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,

nonché della frequenza delle attività scolastiche e  di  formazione

superiore,  comprese  le  Università  e  le  Istituzioni   di   Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,

master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,

nonché i corsi professionali e  le  attività  formative  svolte  da

altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti

privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilità  di  svolgimento  di

attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici

in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in

medicina generale, nonché  delle  attività  dei  tirocinanti  delle

professioni  sanitarie.  Al  fine  di  mantenere  il   distanziamento

sociale, è da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di  aggregazione

alternativa. Sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in

presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia  degli

ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i

servizi educativi per l’infanzia richiamati,  non  facenti  parte  di

circoli didattici o istituti comprensivi;

  1. i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di

misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e

tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la

distanza tra loro di almeno un metro di cui  all’allegato  1  lettera

d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle

funebri;

  1. l) sono chiusi i museie  gli  altri  istituti  e  luoghi  della

cultura di cui all’art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

  1. m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche eprivate  ad

esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata

esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalità  telematica;

sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale

sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione

all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il

personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi

preferibilmente con  modalità  a  distanza  o,  in  caso  contrario,

garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui

all’allegato 1 lettera d);

  1. n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle  00

alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le

condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza

di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato  1

lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso  di

violazione;

  1. o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle  di

cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un

accesso ai predetti luoghi con  modalità  contingentate  o  comunque

idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle

dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e

tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la

distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d),  tra  i

visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso  di

violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che

non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale

di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

  1. p) sono sospesi i congediordinari  del  personale  sanitario  e

tecnico, nonché del personale le cui attività  siano  necessarie  a

gestire le attività richieste dalle unita’  di  crisi  costituite  a

livello regionale;

  1. q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di

riunioni,  modalità di  collegamento  da  remoto  con   particolare

riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di

pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza

COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  ed

evitando assembramenti;

  1. r) nelle giornate festive e prefestive sonochiuse  le  medie  e

grandi  strutture  di  vendita,  nonché  gli  esercizi   commerciali

presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni

feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre

le condizioni  per  garantire  la  possibilità  del  rispetto  della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all’allegato

1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività  in  caso

di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative

che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza

interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  le

richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e’

disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi

alimentari, il cui  gestore  e’  chiamato  a  garantire  comunque  il

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di

cui  all’allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione

dell’attivita’ in caso di violazione;

  1. s) sono  sospese  le  attività  di  palestre,  centri  sportivi,

piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta

eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli

essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri

ricreativi;

  1. t) sono sospesi gli esami di idoneità dicui  all’articolo  121

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso

gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei

territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento

dirigenziale è disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno

potuto sostenere le prove d’esame in ragione  della  sospensione,  la

proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

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