Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
- Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
Art. 2
Disposizioni finali
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
- Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.
DISPOSIZIONI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
- a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza;
- b) ai soggetti con sintomatologiada infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;
- c) divieto assolutodi mobilità dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
risultati positivi al virus;
- d) sono sospesi gli eventi e lecompetizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito
lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle
sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di
categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la
presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le
società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute
ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano;
- e) si raccomanda aidatori di lavoro pubblici e privati di
promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo
ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
comma 1, lettera r);
- f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchégli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi,
sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
predetti luoghi e’ sospesa ogni attività;
- h) sonosospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,
nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici
in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di
circoli didattici o istituti comprensivi;
- i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;
- l) sono chiusi i museie gli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche eprivate ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale
sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il
personale della protezione civile, i quali devono svolgersi
preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all’allegato 1 lettera d);
- n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 00
alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le
condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1
lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione;
- o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di
cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un
accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque
idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la
distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i
visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- p) sono sospesi i congediordinari del personale sanitario e
tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a
gestire le attività richieste dalle unita’ di crisi costituite a
livello regionale;
- q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed
evitando assembramenti;
- r) nelle giornate festive e prefestive sonochiuse le medie e
grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali
presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre
le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato
1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso
di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative
che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le
richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e’
disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
dell’attivita’ in caso di violazione;
- s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi;
- t) sono sospesi gli esami di idoneità dicui all’articolo 121
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso
gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei
territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento
dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la
proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.