LE ACCUSE Nello specifico, al 42enne si contestava di non aver osservato il provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di Rossano, con cui gli si ordinava di versare mensilmente una somma in denaro alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori conviventi con la donna, sottraendosi così agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori e alla qualità di coniuge.
IL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO Il Giudice di primo grado aveva ritenuto pienamente attendibili le dichiarazioni rese in dibattimento dalla ex moglie, parte offesa e costituita parte civile, che riferiva di aver iniziato un procedimento di separazione personale dal marito all’esito del quale il Tribunale di Rossano, con sentenza, aveva posto a carico dell’uomo l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori (affidati ad entrambi i genitori e allocati presso la madre) mediante il versamento mensile di una determinata somma in denaro, contribuendo anche nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli; somme che l’ex marito non aveva mai versato. Sulla scorta di quanto riferito in udienza dall’ex moglie dell’imputato, il Giudice di primo grado rilevava che le spese occorrenti per il mantenimento dei bambini erano dunque sostenute esclusivamente dalla madre. Da qui, ritenendo intrinsecamente attendibili le dichiarazioni della donna e richiamando tutta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, a sei mesi di reclusione con risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
IL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla difesa dell’imputato, dando così inizio al giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, Prima Sezione Penale, nell’ambito del quale il Procuratore Generale ha chiesto la conferma della condanna inferta dal Tribunale di Castrovillari. I Giudici di Appello, in totale accoglimento delle richieste avanzate dall’Avv. Francesco Nicoletti, hanno assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”.
(comunicato stampa)