Secondo la prospettazione accusatoria, alla Caputo si contesta l’ipotesi di corruzione. Reato per il quale, secondo il Tribunale di Catanzaro, dagli atti “non emergono elementi sufficienti a ritenere configurabili, nel caso di specie, i gravi indizi di colpevolezza…per difetto del nesso di corrispettività tra le condotte poste in essere dal pubblico ufficiale Fernandez e il conferimento degli incarichi professionali a Gioia Sergio”. In pratica, secondo il Riesame “difetta, nel caso di specie, la dimostrazione che gli incarichi professionali conferiti dalla E-Log a Gioia Sergio, amico del Fernandez, possano essere considerati quale “corrispettivo” dell’impegno profuso dal Fernandez per consentire l’appianamento dei debiti e la prosecuzione del rapporto del Comune di Fuscaldo con la E-Log”. Per il Riesame, inoltre, l’avvocato Antonietta Caputo “pur intrattenendo un rapporto di parentela con i soggetti agenti nell’interesse della società E-Log, nella vicenda in esame si è limitata ad assumere iniziative legate allo svolgimento della propria attività professionale”. I giudici ritengono, infine “che debba essere esclusa ogni forma di sua compartecipazione agli accordi, ritenuti illeciti, intercorrenti tra il Fernandez e i soggetti impegnati nella gestione della E-Log”.
Sulla scorta di analoghe motivazioni, il Tribunale di Cosenza – Sezione penale, decidendo sull’appello proposto nell’interesse della società E-Log avverso l’ordinanza emessa dal Gip di Paola, ha revocato la misura interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per la durata di un anno.