La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento all’art. 51 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Catanzaro, in merito al ricorso contro l’elezione del Consigliere regionale Giuseppe Graziano, eletto nella lista della Casa delle Libertà, proposto dal primo dei non eletti.
Prendiamo atto – dichiarano gli avvocati Tedeschini, Gualtieri e Ferriuolo del collegio difensivo dell’On. Giuseppe Graziano – della sentenza della Corte Costituzionale e attendiamo, con fondata fiducia, la pronuncia della corte d’Appello di Catanzaro che valuterà la vicenda anche tenendo in considerazioni e vagliando altre ragioni.
Intanto, è doveroso ricordare che la pronuncia della Corte costituzionale è limitata semplicemente all’espletamento di una formalità tecnico-burocratica che, in nessun modo, indebolisce, scalfisce o annulla l’elezione plebiscitaria e democratica del Consigliere Graziano. La Corte Costituzionale, in buona sostanza, dopo aver valutato la documentazione prodotta dalle parti in causa e dalla Corte d’Appello di Catanzaro ha ribadito un principio chiaro e assodato. Quello, cioè, che non sono eleggibili i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull’amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.
Si tratta, inoltre, di una sentenza che rappresenta una pregiudiziale e quindi non il giudizio definitivo. Anche perché la questione, posta al vaglio dei Giudici d’Appello di Catanzaro, è ben più ampia e la valutazione generale sarà articolata e determinata su altre variabili, non meno importanti rispetto alla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, ma sicuramente determinanti. Non ultima la volontà popolare, prioritaria su tutto, e lo scarto di oltre tremila preferenze tra il Consigliere regionale eletto Giuseppe Graziano ed il ricorrente, primo dei non eletti. Fermo restando che dal punto di vista giuridico, e questo lo ha evidenziato la Corte Costituzionale, non si è elisa la legge perché Graziano, essendo organico ad un Corpo di polizia, è sottoposto a leggi speciali che ordinano e disciplinano la materia in oggetto.