Ricorsi elettorali, per la Corte di Cassazione non è competente il Tar bensì il giudice ordinario. È quanto hanno stabilito gli Ermellini nell’ambito della vicenda giudiziaria nata subito dopo le elezioni che hanno proclamato Stefano Mascaro sindaco di Rossano. Proprio l’esecutivo Mascaro si era costituito anche presso la Corte di Cassazione, affidando l’incarico all’avvocato Alfredo Gualtieri del Foro di Catanzaro, puntando prevalentemente su un presunto difetto di giurisdizione relativamente alla posizione del consigliere provinciale Piero Lucisano e ai ricorsi pendenti presso il Tribunale amministrativo regionale della Calabria. A ricorrere alcuni consiglieri comunali di minoranza, tra i quali Flavio Stasi ed Ernesto Rapani, competitor di Mascaro nell’ultima campagna elettorale. Nei due ricorsi si ritenevano viziate le operazioni elettorali fin dall’origine per aver autenticato le firme un consigliere provinciale che, ad avviso dei ricorrenti, era decaduto dalla carica e, quindi, senza più avere i poteri connessi, compreso quello di autentica. Si denunciavano inoltre, tra le altre cose, irregolarità in vari verbali e si chiedeva il riconteggio delle schede del primo turno.