Scuola. Diversamente abile, diritti calpestati. Tar rende giustizia

Lei, mamma, prossima ai 50 anni, la figlia Renata (nome di fantasia) da poco maggiorenne. Sono le due protagoniste di una storia che conferma la prassi consolidata secondo cui per vedersi riconosciuto un sacrosanto diritto si debba ricorrere alla giustizia. Con tanto di esborso di onorari e spendita di energie psicofisiche.  E qui, l’aggravante è costituita dal fatto che la vittima sia una diversamente abile. Accade nell’area urbana di Rossano. E il tutto si complica quando alla donna viene riscontrata una neoplasia che aggrava la condizione psichica della figlia, la quale diventa sempre più aggressiva e autolesionista. Quasi impossibile poterla portare a scuola, perché non vuole distaccarsi dalla mamma. Inizia quindi una terapia cognitivo comportamentale con una psicologa , privatamente, a casa, a spese della famiglia. Nasce un rapporto fiduciario con la professionista a tal punto da raggiungere un’ottima integrazione all’interno della classe. E, facendo ricorso a una legge dello Stato (disabilità scolastica), la mamma chiede con forza la presenza della professionista in una logica di continuità sia in ambito scolastico sia domestico (come confermato dalla neuropsichiatra infantile dell’Asp di Cosenza). Il tutto, purtroppo, come spesso accade, a spese del privato.    
 
E’ in questo contesto che la famiglia si rivolge allo Stato a cui chiede  assistenza, trasporto gratuito da casa a scuola e ritorno per Renata, alla quale è già riconosciuto uno stato invalidante ragion per cui si auspica un tetto di ore massime consentite di insegnamento di sostegno con rapporto di uno ad uno in concomitanza alla assistenza educativa sia in ambito scolastico che in ambiente domestico. 

Renata in sostanza è affetta da “ Diparesi spastica distonica. Disabilità intellettiva di grado moderato. Disturbo dirompente del comportamento in soggetto con dismorfie facciali e microcrania”.

E’ iscritta al Liceo Linguistico dell’Istituto di Istruzione Superiore che frequenta regolarmente. Per l’annualità 2017/18 necessita  della prosecuzione di insegnamento di sostegno ai fini del garantito diritto all’ istruzione scolastica e correlata interazione della stessa nel tessuto sociale e scolastico con assistenza educativa, sia in ambiente scolastico per il massimo delle ore consentite, sia in ambito domestico. Ha quindi necessità di essere seguita, in concomitanza all’insegnante di sostegno da un “assistente ad personam” per l’intera parte del complessivo orario di frequenza scolastico. Tali legittime rivendicazioni sono avanzate all’Istituto scolastico che gira la richiesta alla Provincia di Cosenza al fine di ottenere l’erogazione dei servizi. Nel dicembre 2018, il dirigente del Settore Pari opportunità -Politiche Sociali della Provincia di Cosenza comunica di non avere alcuna competenza per ciò che attiene la figura “assistente ad personam” in ragione non solo del protocollo di intesa sottoscritto con la Regione Calabria in materia di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione, ma anche in quanto di competenza del Ministero della Istruzione. In merito al Servizio di supporto organizzativo (trasporto scolastico) degli studenti con disabilità, la Provincia di Cosenza sostiene di essere impossibilitata a garantire il servizio e che, non essendo pervenuta nessuna richiesta all’ Ente sin dall’inizio dell’anno scolastico, sulla base delle istanze pervenute e quelle già note al medesimo Ente- le somme a disposizione dell’Ente per come trasferite dalla Regione Calabria (a cui è in capo la competenza) erano state già ripartite e assegnate. 

A questo punto, la famiglia stanca del solito burocratese e afflitta per lo stato di grave disagio vissuto non solo per Renata ma anche per le condizioni cliniche in cui versa la genitrice, decide di rivolgersi a un legale, l’avvocato Giovanni Bruno del Foro di Castrovillari, il quale istruisce un ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale della Calabria nei confronti del Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, dell’ Ufficio Scolastico Regionale, dell’ Ufficio Scolastico Provinciale, nonché contro la Provincia di Cosenza – Settore Pari Opportunità- Politiche Sociali el’Istituto di Istruzione Superiore “Liceo Scientifico-Classico- Linguistico-Artistico”. Il legale in sostanza chiede l’accertamento del diritto dell’alunna all’assistenza ad personam ed al trasporto gratuito da casa a scuola e ritorno, nonchéil riconoscimento dei danni subiti per la mancata erogazione dei servizi in questione. Nelle ultime ore i giudici amministrativi emettono la sentenza di accoglimento del ricorso e di condanna al ministero dell’istruzione e alla provincia di Cosenza al risarcimento del danno subito.  

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