Con provvedimento del 02/04/2020, questo Settore “Lavori Pubblici-Politiche edilizia abitativa” nel recepire quanto sancito dell’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, ha provveduto, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, a sospendere i termini dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 fino al 15 aprile 2020. Per quanto sopra, il nuovo termine perentorio, per la trasmissione delle istanze, viene fissato dalla data del 22/07/2020. Dovendo, in ogni caso, assicurare una ragionevole durata e la celere conclusione del procedimento di che trattasi (c. 1, art. 103, D.L. n. 18/20) il nuovo termine è da considerarsi oltre che perentorio anche improrogabile.
Criteri di incompatibilità con il Reddito di Cittadinanza o da Pensione
Per quanto già comunicato a tutti i Comuni con nota n. 136133 del 16/,04/2020, si rammenta che percepire sia il contributo previsto dall’art. 11 della Legge 431/98 che il reddito di cittadinanza o da pensione, comporta un cumulo di benefici pubblici erogati allo stesso titolo, pertanto, “la richiesta di contributo ai sensi della Legge 431/98 non può essere presentata da coloro che percepiscono il contributo per l’affitto all’interno del reddito di cittadinanza o da pensione ovvero possono presentare richiesta solo per le mensilità per le quali non hanno percepito di detta tipologia di reddito”. (nota)