PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di procedere a una riorganizzazione della distribuzione nel territorio degli uffici giudiziari volta a garantire pienamente il diritto di accedere alla giustizia, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ridefinizione degli assetti territoriali degli uffici giudiziari con l’osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), c), d), e), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), della legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) valutare la riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado prendendo in considerazione la specificità territoriale del bacino di utenza, le caratteristiche geomorfologiche del territorio e la sua estensione, la distanza e il tempo di percorrenza tra il tribunale accorpato e quello accorpante, considerando la carenza di collegamenti stradali e ferroviari, la situazione infrastrutturale e la vetustà della rete viaria all’interno delle circoscrizioni di riferimento;
b) assicurare che tra i tribunali soppressi oggetto di rivalutazione siano preferiti quelli situati in comuni con un’alta densità abitativa, garantendo la presenza di un presidio di giustizia nel territorio dell’ente locale stesso;
c) ridefinire l’assetto territoriale tenendo conto della presenza di istituti penitenziari di alta sicurezza e del numero di detenuti ospitati nel circondario interessato;
d) nei contesti provinciali particolarmente estesi e maggiormente colpiti da emergenze di carattere criminale, anche al fine di assicurare la presenza dello Stato nel territorio tramite presìdi di giustizia, valutare, in luogo della riattivazione di sedi di tribunali soppresse, l’opportunità di riattivare una o più sezioni distaccate tra quelle soppresse, tenendo conto, nella selezione delle stesse, dei criteri di collocazione geografica rispetto alle aree di utenza che devono essere coperte anche in relazione alla popolazione complessiva.
2. I decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, conservano la loro efficacia relativamente agli atti e alle pronunce giurisdizionali emanati prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.