A condividere quelle che vengono definite brevi annotazioni a margine dei lavori della Commissione Statuto è lo Studio Candiano Avvocati nel quadro della campagna di informazione e sensibilizzazione avviata nei mesi scorsi, finalizzata ad offrire all’opinione pubblica contributi e strumenti utili di conoscenza e partecipazione attiva in vista della redazione in corso della Carta fondamentale della nuova Città.
Nel primo contributo sulla collocazione dello Statuto nel sistema della gerarchia delle fonti, abbiamo convenuto – fa sapere lo Studio Candiano – sulla tesi di superamento della sua funzione meramente integrativa, affermandone la prevalenza sui regolamenti governativi o regionali ed il suo posizionamento sullo stesso piano della legge, con possibilità di derogare alle norme dispositive, purché in armonia con quelle di principio. Nel contributo successivo (N.2) ci si è occupati della tecnica redazionale, avendo cura di raccomandare di non riversare nel testo dello Statuto il contenuto delle disposizioni di legge, con inutile duplicazione. I due temi si tengono tra loro.
Le indicazioni che ne scaturiscono risultano però disattese nella stesura dei primi articoli dello Statuto proposti dalla o alla Commissione consiliare: dubbio indotto dalla sconoscenza del metodo di lavoro adottato.
Dai comunicati stampa pubblicamente diffusi – aggiungono gli avvocati – sembra che i testi degli articoli vengano formulati dal Segretario Generale e non siano invece il frutto del diretto impegno dei componenti della Commissione, alcuni dei quali hanno una considerevole esperienza politica ed amministrativa alle spalle, mentre molti sono comunque cultori del diritto per motivi professionali. Non si ha nemmeno notizia ufficiale di deliberati di indirizzo preventivo sui contenuti da parte della medesima Commissione; così come non vi è traccia di contributi ascrivibili agli esperti esterni nominati. Un chiarimento sul punto sarebbe utile.
Dopo l’indice, sono stati diffusi i primi sei articoli sui principi fondamentali e sugli elementi della personalità giuridica, preceduti da un preambolo (?). – La loro redazione rivela la ripetitività di alcuni temi (beni culturali, paesaggistici, etc; collaborazioni istituzionali; pari opportunità), a danno dell’organicità e sistematicità e, in definitiva, della chiarezza. Si registrano passaggi involuti ed incertezze lessicali (i termini comunità e collettività, sono usati indifferentemente quali sinonimi o per marcare delle differenze?). Vi è qualche mancanza che andrebbe spiegata: per esempio la menzione esplicita del turismo; l’acqua come bene comune; pur nel rispetto del pluralismo confessionale, il mancato richiamo alle radici cristiane è una scelta o una dimenticanza? Ed altro ancora!
Nei passaggi con maggiore valenza giuridica, invece, si segnala l’uso di alcune definizioni che, se pure richiamate quale tributo ad insigni costituzionalisti locali, appaiono oggi un po’ superate dalle novità costituzionali e dalle consequenziali evoluzioni del sistema normativo delle Autonomie Locali.
Ma, quel che desta maggiori perplessità – scandisce lo Studio Candiano – sono le previsioni transitorie, come quelle sulla Sede e sullo Stemma, (illegittime e) del tutto incompatibili con lo Statuto, chiamato a fornire un quadro di certezze di riferimento al Comune ed alla Comunità per un tempo medio-lungo. Per quanto difficili o divisive, sono scelte che vanno fatte con chiarezza, se non si vuole che si denoti la mancanza di spirito costituente.
Il secondo blocco di articoli divulgato riguarda gli istituti di partecipazione.
Qui non si rinviene nemmeno la funzione integrativa dello Statuto ed in molte parti ci si limita a riportare pedissequamente il contenuto della legge (per esempio l’articolo 7 della Legge N.241/1990), oppure a richiamare principi fondamentali come l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo. Con una sostanziale rinuncia alla riserva statutaria e, in definitiva, all’esercizio dell’Autonomia.
Anche in questo secondo blocco di articoli non mancano le duplicazioni e le sovrapposizioni, nonché la rappresentazione vaga di profili essenziali come la riconoscibilità e tipizzazione degli interessi da ritenere meritevoli di tutela.
Non è chiaro, infine, se vi siano altri istituti di partecipazione da disciplinare o se il titolo debba ritenersi così esaurito.
Ovviamente – concludono gli avvocati – si confida sul fatto che la Commissione, nello svolgimento della sua qualificata attività, non mancherà di effettuare i necessari approfondimenti per fugare ogni perplessità derivante dalle presenti brevi notazioni (Comunicato stampa).