Telefoni presi d’assalto dai call center: quali chiamate violano la privacy

Telefonia, energia, depuratori e offerte per la casa: il telemarketing deve rispettare consenso e diritto di opposizione. Il Registro pubblico è gratuito, ma non è un filtro che blocca materialmente ogni telefonata – Il telefono squilla per un’offerta sulla luce. Poi arriva una proposta per cambiare operatore telefonico, quindi una chiamata per un depuratore d’acqua. A queste possono aggiungersi assicurazioni, prestiti, impianti fotovoltaici, sistemi d’allarme e abbonamenti. Per chi riceve contatti ripetuti, il proprio numero diventa una porta aperta sulla giornata: durante il lavoro, a pranzo, nei momenti di riposo.

Ma possedere un recapito non significa avere il diritto di utilizzarlo per vendere qualcosa. Le telefonate commerciali sono ammesse soltanto nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali. Il quadro italiano comprende il GDPR, il Codice privacy e la disciplina del Registro pubblico delle opposizioni.

La distinzione principale riguarda la provenienza del numero e il tipo di chiamata. Per contattare a fini promozionali un numero riservato, compreso un cellulare, occorre di regola un consenso valido. Per le numerazioni presenti negli elenchi telefonici pubblici, le chiamate con operatore possono essere consentite attraverso il sistema di opposizione, rispettando il Registro e gli altri obblighi. Le telefonate pubblicitarie con voce registrata richiedono invece un consenso preventivo.

Il consenso non può essere presunto. Deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile, e l’azienda deve poter dimostrare di averlo raccolto. Fornire il numero per ricevere un acquisto o prendere visione di un’informativa privacy non equivale, da solo, ad autorizzare campagne commerciali. Il cittadino può inoltre opporsi al marketing in qualsiasi momento: da quel momento i suoi dati non possono più essere utilizzati per quella finalità.

Uno strumento di tutela è il Registro pubblico delle opposizioni, al quale possono essere iscritti gratuitamente numeri fissi e cellulari. L’iscrizione annulla i precedenti consensi al telemarketing e alla cessione dei dati per finalità promozionali. Restano però alcune eccezioni: i consensi concessi dopo l’iscrizione e quelli rilasciati nell’ambito di contratti attivi o cessati da non oltre trenta giorni. Anche questi ultimi possono essere revocati direttamente all’azienda.

L’opposizione telefonica diventa effettiva entro quindici giorni. L’iscrizione non scade; la funzione di rinnovo permette di revocare eventuali consensi rilasciati successivamente. Il Registro impone obblighi agli operatori, ma non intercetta le telefonate sulla rete: chi utilizza liste irregolari o ignora l’opposizione può continuare a chiamare, violando le regole.

Anche gli orari hanno un peso. Il Codice di condotta per telemarketing e teleselling approvato dal Garante prevede chiamate dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19 il sabato e nei prefestivi, e nessun contatto commerciale ordinario la domenica e nei festivi. Sono previste una tolleranza di quindici minuti e deroghe per contatti richiesti o concordati. Si tratta però di un codice ad adesione volontaria, che vincola gli aderenti: queste fasce non devono essere confuse con un divieto generale stabilito dal GDPR per tutti i call center.

Per chi continua a ricevere offerte indesiderate, la prima richiesta da fare è concreta: conoscere l’azienda per conto della quale viene effettuata la chiamata, la provenienza del numero e l’eventuale consenso utilizzato. L’opposizione può essere comunicata anche per iscritto ai recapiti privacy dell’impresa. Annotare data, ora, numero visualizzato e prodotto proposto aiuta a documentare i contatti.

Le chiamate che violano le regole possono essere segnalate attraverso il servizio online del Garante privacy. L’Autorità avverte che le segnalazioni possono non essere tutte trattate individualmente, ma contribuiscono all’attività di controllo. La tutela prevista dalla legge è chiara: un rifiuto valido deve essere rispettato, senza costringere il cittadino a ripeterlo a ogni nuova telefonata.

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