Nel documento trasmesso si legge: “Il concreto modo di essere o di realizzare un’opera pubblica a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, costituisce estrinsecazione di una potestà della Pubblica Amministrazione. Dunque non è ammissibile l’esperibilità dell’azione petitoria o possessoria del proprietario confinante con l’opera pubblica, che deduca una lesione del proprio diritto o del proprio possesso per effetto di inosservanza delle distanza legali, in considerazione dell’idoneità, delle scelte della competente autorità circa l’ubicazione dell’opera a comprimere la posizione soggettiva del detto proprietario, che resta peraltro, titolare del diritto di indennizzo, tutelabile davanti al giudice ordinario, con divieto per lo stesso giudice ordinario di interferire sull’atto amministrativo e sulla concreta attuazione. Nel caso in esame – continua il testo – non può ritenersi sussistente il fumus del reato ipotizzato (Art. 44, lett. A, Dpr n. 38/2001) per le regioni sopraesposte. Allo stesso modo difettano le esigenze probatorie così come indicato dal P.M., che rimanda ad una funzione meramente esplorativa della misura reale, quasi fosse un mezzo di acquisizione della ‘Notitia Criminis’ in ogni caso non consentita”.
Il Comune di Trebisacce esprime soddisfazione per l’annullamento da parte del Tribunale del Riesame del sequestro probatorio e conferma ancora una volta la legittimità degli atti posti in essere e l’assoluta limpidezza giuridica di ogni iniziativa assunta nel rispetto della legge e dei regolamenti. Il provvedimento sopra riportato esclude ogni ipotesi di reato in merito alla violazione delle distanze edilizie a carico della ditta committente dei lavori alla quale era stato contestato. Lo stesso ravvede l’assenza di esigenze probatorie, della notizia criminis o di un reato presupposto e per tanto ha dichiarato l’annullamento.
Ad ulteriore conferma della linearità dell’agire della P.A., va sottolineato come, anche sul fronte della giustizia civile, il tribunale di Castrovillari abbia dichiarato inammissibile il ricorso per la violazione delle distanze in relazione agli stalli degli autobus della nascente autostazione, atto che si aggiunge a tutte le altre pronunce giurisdizionali favorevoli sempre al Comune di Trebisacce che opera nel rispetto della legge, mentre alcun addebito era stato contestato ai responsabili e agli amministratori.
Nel trasmettere suddetta comunicazione l’Azienda S.A.J. Srl ha espresso soddisfazione e compiacimento per la favorevole determinazione del Tribunale del Riesame (Comunicato stampa).