LONGOBUCCO. Quella che precedentemente avevamo definito ‘’ipotesi’’ oggi si può dichiarare dato certo, in quanto il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha asserito: «Non aveva l’ancoraggio di 20 metri sotto il terreno, praticamente non aveva fondamenta» (durante un suo intervento ad “Agorá” su Rai 3 e riprese dal TGR Calabria).
«Ho fatto una verifica con gli uffici regionali – prosegue Occhiuto – perché era un ponte recente costruito soltanto 9 anni prima. La cosa assurda è che nella normativa del tempo, e probabilmente anche in quella attuale, non è previsto che i ponti con i piloni negli alvei, debbano avere necessariamente questo ancoraggio di 20 metri. È una cosa assurda e dimostra la scarsa attenzione che in questo Paese c’è stata sul tema della sicurezza delle opere pubbliche e anche sul tema della messa in sicurezza del territorio».
Come già scritto, i primi abbozzi della strada ss.177 risalgono agli anni 50 con la bonifica del Trionto e la costruzione di una diga sul torrente Laurenzano. La Comunità Montana Sila Greca lanciò il progetto negli anni 90, anni in cui vi erano già: L . 5.11. 1971 n.1086; L. 2.2.1974 n.64; DM. 21.1.1981 e il D.M. sulle costruzioni 11.03.1988.
«Non è veritiero che la normativa del tempo e l’attuale non prevedano ancoraggio nei ponti con i piloni negli alvei – afferma il geologo Rizzuti – già nel 1981 erano previste fondazioni in profondità. Nel D.M. 11.03.1988 vi sono le ‘Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione’ di cui riportiamo C.4.1.(’Criteri di progetto ’): ‘’Le fondazioni devono essere direttamente difese o poste a profondità tale da risultare protette da fenomeni di erosione del terreno superficiale’’».
Sappiamo inoltre che negli anni di presentazione del progetto non era ancora in vigore il Titolo V della Costituzione ‘’Le Regioni, le Province e i Comuni’’ del 2001, vigeva pertanto la gerarchia delle fonti per cui le leggi regionali erano subalterne a quelle nazionali. Addirittura, con le modifiche del titolo V della Costituzione si è sancito che la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema dei beni culturali sono di materia di esclusiva competenza dello Stato, a cui spetta la potestà legislativa (art 3 della legge n.3/2001). Quindi, anche se vi era stato il riconoscimento delle autonomie locali, le leggi e le norme regionali non potevano comunque contrastare quelle nazionali.
Nella relazione generale del progetto di variante del IV lotto della Sila-Mare (quello a cui appartiene il viadotto Ortiano 2 crollato) datato 08/03/2019 e consultabile anche online, il progettista inserisce nel quadro di riferimento normativo solo tre leggi regionali: Legge Regione Calabria n° 17/1984; Legge Regione Calabria n° 7/98; Legge Regione Calabria n 37/2015.
La legge a cui potrebbe far riferimento Occhiuto è la Legge Regione Calabria n° 7/98 in cui l’attestazione di avvenuto deposito del progetto presso il Settore tecnico decentrato regionale (ex ufficio del Genio civile) “esonera dall’autorizzazione preventiva di cui all’art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l’obbligo della concessione o autorizzazione previste dalle vigenti norme urbanistiche”.
Le ’vigenti norme urbanistiche’ nel 1998 fanno riferimento al D. MIN. LL.PP. 11/03/1988 che non solo prevedeva la presenza di fondazioni ancorate agli strati più resistenti, per quanto dettava i criteri di realizzazione sulla base di specifiche indagini. La suddetta ha sostituito DM. 21.1.1981 e ha posto delle ulteriori limitazioni per la sicurezza.
Successive a queste leggi, nel 2008 e in seguito aggiornate nel 2018, sono state approvate le N.T.C. sulle costruzioni che obbligano i progettisti a verifiche più restrittive e che erano parti integranti degli elementi progettuali. “Sono previste le seguenti relazioni specialistiche: la relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito; la relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno; la relazione sulla modellazione sismica concernente la ‘pericolosità sismica di base’ del sito di costruzione” (N.T.C 2018).
«Dunque, non troviamo alcun riferimento normativo che attesti la possibilità di realizzare piloni in alveo senza fondazioni» chiosa Rizzuti.
La dichiarazione del Presidente Occhiuto ci pone davanti al reale problema: il lotto IV è stato realizzato senza fondazioni, e gli altri? Se la Procura della Repubblica di Castrovillari appurerà lo stesso modus operandi negli altri lotti, non si tratterà più di aggiustare il ponte crollato ma di ricostruire l’intero tratto posto sotto sequestro, dilatando i tempi di lavoro che si tradurranno in anni. Ciò che fino ad ora per molti è sembrato un problema politico, potrebbe rivelarsi soltanto tecnico: Chi attraverserebbe un ponte senza fondazioni?
Virginia Diaco