Nello specifico, con la misura inflitta venivano contestate all’uomo le sue frequentazioni criminali e, per la condotta complessivamente valutata, veniva formulato un giudizio di pericolosità in termini di attualità, stante la sua dedizione alla commissione di molteplici reati in particolare contro il patrimonio o comunque a scopo di lucro. A carico del 47enne risultavano infatti diversi precedenti penali, precedenti di polizia e carichi pendenti. Lo stesso era stato sottoposto ripetutamente a misure cautelari personali, anche detentive, e nonostante questo continuava a tenere una condotta di vita illegale e antisociale. Erano inoltre state segnalate costanti frequentazioni con soggetti pregiudicati o comunque socialmente pericolosi.
Il Tribunale di Cosenza rilevava come la gravità, la frequenza e la costanza nel tempo delle vicende giudiziarie nelle quali L.A. era stato ed era all’attualità coinvolto denotassero la sua allarmante pericolosità sociale; la sua condotta di vita era da definire senz’altro come significativa di una sua riottosità al rispetto delle regole del vivere civile e delle autorità, nonché di una abituale inclinazione a delinquere. Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale di Cosenza riteneva che il comportamento criminoso del 47enne L.A., che non risultava aver mai mutato condotta di vita, fosse univocamente sintomatico della sua appartenenza alle categorie di pericolosità sociale individuate dalla legge.
All’imputato venivano, pertanto, imposte una serie di prescrizioni: non detenere o portare armi, non associarsi abitualmente a persone che avevano subito condanne e sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza, vivere onestamente, rispettare le leggi, non dare ragione a sospetti; fissare la propria dimora e non allontanarsene senza preventivo avviso alla Autorità di PS; non rincasare la sera oltre le ore 20.00 (e oltre le ore 21.00 durante il periodo di vigenza dell’ora legale) e non uscire la mattina prima delle ore 8.00 senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia alla Autorità locale di PS; non trattenersi abitualmente in osterie o bettole, discoteche, sale da gioco e simili locali e non partecipare a pubbliche riunioni; portare con sé la carta di permanenza esibendola ad ogni richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza. All’uomo era stato inoltre imposto il versamento di una cauzione in denaro alla Cassa delle Ammende.
Il Tribunale di Cosenza in totale accoglimento delle difese dell’Avv. Francesco Nicoletti ha assolto l’uomo dalla contestazione della violazione della misura della sorveglianza speciale con la formula “perché il fatto non sussiste” (Comunicato stampa).