CORIGLIANO-ROSSANO Concessioni balneari, in attesa delle norme attuative del Governo e delle eventuali integrazioni delle Regioni, le amministrazioni comunali concedenti dovrebbero evitare di avviare nuove procedure e revocare e/o annullare in autotutela quelle in corso in cui non siano state già rilasciate i provvedimenti concessori, già in contrasto con il nuovo quadro di riferimento dato dai principi già efficaci e vigenti contenuti nella Legge sulla concorrenza. Altrimenti si rischia di introdurre nell’ordinamento giuridico provvedimenti obsoleti e superati ab origine, determinando ulteriori elementi di incertezza ed occasioni di contenzioso, di cui sicuramente non si ha bisogno nel momento dell’avvio di un così importante processo riformatore.
È quanto rilevano gli avvocati Nicola e Luca Candiano dell’omonimo Studio Legale di Corigliano-Rossano in una nota di approfondimento sul tema, già oggetto di attenzione dopo le note sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Si sottolinea come le novità racchiuse nella legge delega sulla concorrenza già vincolino quelle di dettaglio che saranno oggetto dei decreti attuativi, e che perciò devono essere assunti da subito quali parametri per la valutazione di congruità e compatibilità dei procedimenti – anche in corso – per l’assegnazione e la gestione delle concessioni demaniali. Per esempio secondo i nuovi principi è essenziale che ogni offerta venga accompagnata da un piano economico-finanziario correlato a durata e finalità della concessione; al pari dell’attenzione verso le imprese alberghiere con la mitigazione e/o diversa modulazione delle regole della concorrenza.
Emerge l’obiettivo di declinare una disciplina in grado di effettuare un corretto bilanciamento fra l’esigenza di una maggiore concorrenza nel settore e la salvaguardia dei diritti dei concessionari operanti, con occhio attento al piano economico-sociale.
Lo sforzo messo in atto – proseguono – è quello di tutelare i concessionari attuali legati al vecchio regime, nonché – in prospettiva – tutti quelli uscenti.
L’adeguata considerazione agli investimenti è tema correlato ad uno degli istituti maggiormente innovativi introdotti dalla legge delega che è il riconoscimento di un indennizzo, in favore del concessionario uscente ed a carico del concessionario subentrante, per la cui misura saranno fissati i criteri dal legislatore delegato. In tal modo si opera una vera e propria rivoluzione rispetto al vecchio sistema.
Il tutto – argomenta lo studio legale Candiano – ha un ancoraggio ineludibile con l’altra novità introdotta dalla legge delega e mutuata dalla direttiva 123/2006, che è la durata della concessione. È stabilito infatti che in sede di disciplina delle procedure selettive di affidamento, deve prevedersi che la durata della concessione sia correlata ad elementi certi e prevedibili, in particolare all’entità ed alla rilevanza economica delle opere collegate all’attività da esercitarsi e non può essere superiore al tempo necessario per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti effettuati, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici. Misurando in concreto l’astrattezza del precetto normativo ne discende che, in sede di disciplinare di gara, è ineludibile la richiesta ai partecipanti – concludono Nicola e Luca Candiano – di un serio piano finanziario relativamente alla realizzazione ed alla successiva manutenzione delle opere.
comunicato stampa