Il Tribunale di Castrovillari ha assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” un noto imprenditore edile di Mirto-Crosia, difeso dall’Avv. Francesco Nicoletti.
La vicenda giudiziaria traeva origine da una querela – la prima di una serie – sporta dalla parte offesa, poi parte civile costituita nel procedimento, che lamentava di essere vittima di stalking da parte dell’imprenditore. Secondo quanto riferito nella querela, la parte offesa aveva acquistato una casa da una ditta intestata ad un familiare dell’imprenditore e, in seguito all’acquisto, erano sorte alcune controversie per le quali aveva presentato, appunto, una serie di esposti e denunce per danni e problemi all’abitazione, abusivismo edilizio, allacci abusivi alla rete elettrica e altre situazioni.
Il denunciante riferiva che l’imprenditore si era distinto per tutta una serie di atteggiamenti da stalker con cui lo affliggeva, lo perseguitava e gli generava stati di paura e ansia, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della sua normale vita quotidiana e della sua famiglia. Nello specifico, il denunciante lamentava inseguimenti, appostamenti, minacce e violazioni della privacy che avrebbero avuto luogo in diverse occasioni ad opera dell’imprenditore con una serie di atteggiamenti assillanti, molesti e reiterati. Non solo. Per come denunciato, l’uomo si sarebbe reso autore anche di diffamazioni e calunnie contro la parte offesa e la sua famiglia, discreditandoli, denigrandoli e infangandone l’onorabilità. Il clima creatosi, caratterizzato da un crescendo culminante di minacce verbali, pedinamenti, diffamazioni e calunnie in modo persistente e tenace, aveva generato paura e malessere psicologico e fisico alla parte offesa e alla sua famiglia.
Per tali fatti l’imprenditore veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari e, all’esito della camera di consiglio, in accoglimento di una questione procedurale sollevata dalla difesa, veniva dichiarato non doversi procedere per uno dei reati in contestazione perché l’azione penale non poteva essere promossa. Per le restanti condotte delittuose ascritte in rubrica, sempre in totale accoglimento delle richieste avanzate dall’Avv. Francesco Nicoletti, l’imprenditore veniva invece assolto con la formula più ampia: perché il fatto non sussiste.