Nello specifico ci riferiamo alla determina dirigenziale N°2190 a firma del Segretario Generale nella sua veste di Dirigente del settore Affari Istituzionali che approva un avviso pubblico per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 comma 1del D.lgs 267/00, per un posto di dirigente del settore affari istituzionali.
Il problema ha due risvolti del quale il primo è di carattere giuridico ed attiene alla stridente incompatibilità del segretario generale, responsabile dell’anticorruzione (l.190/2012 e della trasparenza D.lgs 33/2013 e 97/2016), che emerge, nel caso di specie, atteso che la selezione verrà presieduta dallo stesso segretario generale.
Abbiamo già in passato segnalato ad ANAC ed al Prefetto di Cosenza l’assoluta illegalità della posizione del Segretario Generale in quanto responsabile del Piano anticorruzione , nel contempo, capo del personale tanto che la stessa Prefettura di Cosenza ha richiamato l’attenzione dell’ANAC sulla vicenda con nota n 0072541 del 3/10/2017 a firma del Vice Prefetto Vicario dr.ssa Emanuela Greco.
Atteso che per la giurisprudenza amministrativa il ricorso a procedure selettive di tipo concorsuale per la scelta dei soggetti cui conferire incarichi ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000 costituisce un principio di carattere generale confermato dalla recente sentenza della prima sezione del Tar dell’Umbria n. 494 dello scorso 10 giugno che recita : “secondo orientamento diffuso della giurisprudenza amministrativa di prime cure, l’art. 110 del TUEL, nel consentire agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato, non li esonera dallo svolgere procedure concorsuali (T.A.R. Perugia, sez. I, 30 aprile 2015, n. 192; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 11 ottobre 2013, n. 2465; T.A.R. Piemonte, sez. II, 21 marzo 2012, n. 362; T.A.R. Toscana, sez. I, 11 novembre 2010, n. 6578; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 9 dicembre 2002, n. 7887)”. Il tutto confermato dalla sentenza della seconda sezione del TAR di Lecce n. 3661 del 21 dicembre 2015, che ha affermato, sulla stessa falsariga, che le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e responsabili sulla base dell’articolo 110 del DLgs n. 267/2000 devono essere effettuate ricorrendo a procedure selettive basate sul rispetto dei principi generali dei concorsi pubblici talché esse possano essere definibili come paraconcorsuali. Quindi, non è sufficiente che la scelta da parte del sindaco non avvenga sulla base del rapporto fiduciario: occorre che l’ente si sia dato in via preventiva dei criteri di scelta che escludano spazi di apprezzamento discrezionale. In particolare, leggiamo che si deve dare corso a “svolgere procedure le quali, pur inassimilabili a un concorso pubblico in senso stretto, hanno comunque una valenza para – concorsuale”. Ed ancora, che i criteri che l’ente si deve dare in via preventiva devono essere “concreti e puntuali”. Ed inoltre che una procedura che si sia concretizzata nella consegna al sindaco di un “quadro riepilogativo”, senza la preventiva indicazione di criteri sui quali basare la sua scelta, lascia a questo soggetto uno spazio di discrezionalità tecnica che viene giudicato come troppo ampio.
In materia la sentenza del Tar dell’Umbria n. 494/2016 ci dice, in modo quanto mai illuminante, quanto segue: “È noto, del resto, l’uso spesso distorto ed improprio di taluni strumenti offerti dall’ordinamento quali il ricorso a professionalità esterne alla PA (cfr. art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) per ricoprire determinati settori organizzativi di enti di qualsiasi livello (statale, regionale o locale) in difetto di una congrua ponderazione delle effettive esigenze di carattere organizzativo ma, soprattutto, in assenza di una previa utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane già presenti all’interno del medesimo plesso amministrativo”.
Nel caso del Comune di Rossano è sancito in atti che esistono risorse umane interne dirigenziali pare time quali il Segretario Generale ed il Direttore di Ragioneria oppure sottoutilizzate queste ultime disponibili a svolgere l’incarico in questione a costo zero.
Rilevano inoltre gli scriventi che:
• nell’avviso pubblico non viene indicata la retribuzione di posizione da attribuire che com’è noto spazia da un minimo di 11.533 euro ed un massimo di 45.102,87 euro, oltre lo stipendio tabellare essendo contrariamente prevista la possibilità ex comma 3dell’art. 110 del 267/00 di corrispondere una indennità ad personam “commisurata alla specifica professionalità …”;
• che nulla viene detto a proposito del rispetto o meno dei vincoli di indisponibilità dei posti dirigenziali non coperti alla data del 15.10.2015 (comma 219 della legge di stabilità 2015, alla luce delle interpretazioni date dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti della Puglia e del Lazio e del documento della Conferenza Unificata).
Alle rimostranze di carattere giuridico fin qui esposte desideriamo aggiungere la censura politica alla gestione complessiva del personale ed, in particolare quella dei Dirigenti, che appare discrezionale ed ispirata a logiche estranee all’efficienza ed alla produttività degli Uffici. Infatti risulta che :
1. con decreto sindacale sia stato demansionato un dirigente di ruolo collocato a dirigere un servizio ed, in sostanza, pagato per fare poco o nulla, pur nella vacanza di posti dirigenziali;
2. si proceda assegnando la direzione di servizi rilevanti,come ad esempio quello legale,ad un Dirigente pare time il cui profilo e ruolo non hanno alcuna attinenza con l’attività di tutela giuridica dell’Ente;
3. si assegnino posizioni organizzative (PO) con assoluta discrezionalità pur se con procedure legittime e nello stesso tempo si concedono i benefici della legge 104 a dipendenti che per poter godere della PO dovrebbero invece garantire impegni lavorative maggiori;
4. si consente che due dirigenti apicali, quali il segretario Generale ed il Direttore di ragioneria siano utilizzati pare time pur lamentando carenze di profili dirigenziali.
5. per come in più occasioni dichiarato dal Capo dell’Amministrazione, sussiste la preminente carenza di personale tecnico, in specie dopo il pensionamento del dirigente del settore lavori pubblici, al punto che il dirigente del settore urbanistica regge ad interim il settore privo di dirigente e che in ambito amministrativo sono state assunte tre unità in grado di dare respiro alla macchina comunale, pur nella contraddizione di Posizioni Organizzative assegnate a diplomati;
6. dalla imminente fusione con il comune di Corigliano Calabro, si determinerà un organico di fatto sul quale operare una riorganizzazione totale degli assetti attuali;
7. nel mentre si vogliano incrementare le posizioni dirigenziali non si pone fine alle posizione pare time che riguardano il segretario Generale ed il Dirigente del Settore Finanziario;
8. è notorio come sia stato fatto un pessimo uso dell’attribuzione delle cosiddette Posizioni Organizzative certamente non ispirato e critiri di efficienza e trasparenza.
Da quanto premesse discende la nostra richiesta di REVOCA DELLA DETERMINAZIONE 2190/17, in quanto illegittima, diffidando il Segretario generale dal compiere ogni e qualsiasi atto contrario al suo ruolo di garante dell’anticorruzione e della trasparenza, avvertendo che, provvederemo in caso contrario, ad investire l’Anac e la Procura della Repubblica”.(Comunicato)