A far data dal 1° luglio 2018, infatti, i datori di lavoro o committenti corrisponderanno ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, solo attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta, o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
La modalità di corresponsione delle retribuzioni e dei compensi ai lavoratori è stata stabilita dall’art. 1, commi 910-914 legge n.205/17 (legge di Bilancio 2018). La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro (non è applicabile la diffida). L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) è intervenuto con la nota n.4538/18 sulla materia e sulle sanzioni spiegando che, in considerazione della ratio della norma, si deve ritenere che la violazione al nuovo obbligo di tracciabilità risulti integrata: quando l’erogazione avvenga con modalità diverse da quelle previste e anche nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei sistemi di pagamento consentiti, l’erogazione non sia stata realmente effettuata (es. bonifico successivamente revocato, o assegno annullato ante incasso). La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione. Ne consegue che, afferma l’INL, ai fini della contestazione della violazione è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege, ma che lo stesso sia andato a buon fine. Tutte le info sono reperibili dai Consulenti del lavoro. (comunicato stampa – Ordine Consulenti del Lavoro di Cosenza)