Il percorso avviato dalla Regione Calabria per il commissariamento di Casa Serena prosegue senza ostacoli. Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti respinto la richiesta di sospensiva presentata dall’Ipab “Casa Serena Santa Maria di Loreto”, lasciando invariata la nomina del commissario ad acta e confermando, almeno in questa fase, la legittimità dell’azione intrapresa dall’ente regionale.
La decisione è contenuta nell’ordinanza con cui la prima sezione del Tar Calabria ha rigettato la domanda cautelare avanzata dall’istituto assistenziale di Castrovillari. Il provvedimento rappresenta un passaggio importante nella vicenda amministrativa che da mesi coinvolge la struttura e il Dipartimento regionale competente.
Al centro del contenzioso c’è il decreto con cui il presidente della Regione Roberto Occhiuto aveva attivato il potere sostitutivo nei confronti dell’Ipab, disponendo l’insediamento di un commissario ad acta. Il provvedimento era stato adottato nell’ambito delle attività di riordino del sistema del welfare territoriale e in esecuzione di precedenti deliberazioni della Giunta regionale.
L’istituto, assistito dall’avvocato Claudio Roseto, aveva chiesto ai giudici amministrativi l’annullamento degli atti regionali, domandando contestualmente la sospensione immediata dell’efficacia del decreto e degli atti collegati, compresi quelli relativi alla procedura di individuazione del commissario.
Nel corso del giudizio cautelare, la Regione Calabria, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Naimo, ha sostenuto la correttezza dell’iter amministrativo seguito, chiedendo il rigetto dell’istanza.
Il Tar, nell’esaminare la richiesta, non è entrato nel merito delle contestazioni sollevate dall’Ipab, limitandosi a valutare i requisiti necessari per concedere una tutela urgente. Secondo il collegio, non emergono infatti elementi tali da giustificare la sospensione immediata dei provvedimenti impugnati.
Nell’ordinanza viene evidenziato come il danno prospettato dall’istituto non presenti caratteri di attualità e possa eventualmente essere superato qualora il successivo giudizio di merito dovesse accogliere le richieste della struttura. Proprio l’assenza dei presupposti di urgenza ha portato al rigetto della domanda cautelare.
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