Il datore di lavoro domestico ha l’obbligo di rilasciare (entro il 31 Marzo) al lavoratore una
Tale dichiarazione la predispone il Consulente del lavoro, che gestisce per conto dei datori di lavoro domestico tutti gli adempimenti relativi al particolare rapporto comprese certificazioni, deduzioni e detrazioni.
Una parte delle spese sostenute per il pagamento dei collaboratori familiari (addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare) può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi. I costi sostenuti per i soli contributi previdenziali e assistenziali pagati all’Inps (non anche la retribuzione corrisposta) potranno essere dedotti dal reddito in sede di dichiarazione.
I contributi diventano oneri deducibili riducendo il reddito imponibile fino ad un massimo di 1.549,37€ annui.
I soggetti non autosufficienti che sostengono spese per retribuire i collaboratori che li assistono nelle funzioni di vita quotidiana, nonché i soggetti che devono far fronte a tali spese per l’assistenza di un familiare , invece, possono contare anche su agevolazioni per gli oneri sostenuti per tale personale.
I familiari sono: coniuge, figli, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, ma non è indispensabile che siano considerati a carico del soggetto che sostiene la spesa e nemmeno che siano con esse conviventi.
Per mancanza di autosufficienza (certificata dal medico) deve intendersi l’incapacità a svolgere i quotidiani atti quali vestirsi, mangiare, espletare le funzioni fisiologiche, curare l’igiene personale, deambulare. Anche la presenza di una sola di tali condizioni o la necessità di sorveglianza continuata, fa rientrare fra i casi di non autosufficienza.
Il compenso erogato a soggetti che prestano la propria opera a favore di persone non autosufficienti (non per gli addetti ai servizi domestici generalmente intesi) è detraibile ( se il reddito complessivo annuo di chi sostiene l’onere non supera i 40.000€) nella misura del 19% fino ad un importo di 2.100,00€, per cui la detrazione massima consentita sarà pari a 399,00€ a copertura delle spese sostenute per la propria asssistenza, o per quelle di un familiare non autosufficiente
La Presidente dell’ Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro
Fabiola Via