PREMESSO CHE:
Il DPCM 14 gennaio 2021 – ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 –
rappresenta l’ennesima tassello di prescrizioni volto a gestire secondo criteri strategici
nazionali l’emergenza epidemiologica che imperversa oramai dal marzo 2020.
Tra le disposizioni in esso contenute, l’art. 1, comma 5, prevede la possibilità per i
sindaci dei Comuni di disporre, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, la
chiusura al pubblico, mediante ordinanza contingibile ed urgente, delle strade o piazze
nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la
possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle
abitazioni private.
RILEVATO CHE:
l’art. 1 comma 2 della legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge
22.05.2020 n. 35, elenca tra le misure adottabili la “chiusura al pubblico di strade urbane,
parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici”
l’art. 1, comma 9 del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge
14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di “disporre la chiusura temporanea di
specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;
l’art. 11 del D.P.C.M. 13.10.2020 prevede che il Prefetto territorialmente competente
assicura l’esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l’attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;
la circolare del Gabinetto del Ministero dell’Interno del 20.10.2020 fornisce indicazioni
applicative riguardanti i principali profili innovativi del suddetto provvedimento tra cui la
chiusura di strade o piazze nei centri urbani;
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ATTESO CHE:
L’ultima nota diffusa dal Dipartimento di Prevenzione U.O.C. – Igiene e Sicurezza –
dell’ASP di Cosenza presenta una situazione epidemiologica allarmante in tutta la
provincia di Cosenza e, in particolare, nel territorio di Corigliano-Rossano con un
significativo aumento dei casi di positivi (circa 900) e di casi di ospedalizzazione, anche
in terapia intensiva;
Le reiterate difficoltà a definire un adeguato contact tracing accentua l’apprensione per le
giornate a venire, non essendo stato sufficiente l’invito alla responsabilità effettuato a più
riprese dallo scrivente adoperando le più fruibili forme di comunicazione come unico
vero baluardo al proliferare subdolo del virus;
L’evolversi dell’emergenza epidemiologica impone non solo il pieno rispetto di quanto
contenuto nel D.P.C.M., secondo la mappatura territoriale evincibile giuste le ordinanze
del Ministro della Salute – in costante aggiornamento -, ma anche l’esercizio, oramai
inevitabile, di quelle opzioni che lo stesso Decreto demanda alla discrezionalità dei
Sindaci a fronte del diverso grado di criticità evidenziato dalle statistiche ufficiali al fine
di fronteggiare il contagio;
CONSIDERATO CHE:
Il citato art. 1, comma 5, consente di mappare quegli spazi urbani dove è più verosimile il
formarsi di possibili assembramenti di persone sulla scorta, soprattutto, delle indicazioni
provenienti dal privilegiato osservatorio della Polizia Locale, chiamate costantemente a
vigilare nei centri urbani e nelle frazioni circa il rispetto delle prescrizioni anti-Covid;
Nonostante l’inclemenza del tempo in questo frangente di stagione invernale o, forse,
proprio per effetto delle avversità atmosferiche che inducono molti cittadini – soprattutto
giovani – a riunirsi in spazi ristretti e riparati dalla pioggia, sembra inevitabile vietare
l’accesso pedonale in aree solitamente adibite al passeggio ed al relax, al netto delle sole
situazioni consentite dal citato DPCM, ossia l’accesso ed il deflusso agli esercizi
commerciali aperti per effetto delle prescrizioni delle cc.dd. “zone arancioni” od alle
abitazioni private dei residenti;
EVIDENZIATO CHE:
il venir meno di eventi di varia tipologia a causa dell’emergenza coronavirus, nonché la
chiusura di palestre e luoghi di svago fanno registrare la presenza di molte persone nelle
aree dei Centri urbani, nonostante i recenti divieti imposti per fronteggiare l’emergenza
coronavirus, con conseguente fenomeno di intensa aggregazione sociale;
le aree individuate in cui sono soliti aggregarsi gruppi di persone nel fine settimana, con
rischio di contagio da Covid-19, stante il venir meno della misura fondamentale del
distanziamento interpersonale, da inibire quindi al transito pedonale dalle ore 5,00 alle
ore 22,00, sono (elenco indicativo) :
✔ Piazza Giovanni Paolo II (Piazza Salotto);
✔ Via Nazionale, scalo di Corigliano;
✔ Via Matteotti (presso Ufficio Postale), scalo di Corigliano;
✔ Contrada San Francesco – Via Sciacca;
✔ Incrocio via Margherita – Via Roma, centro storico di Corigliano;
✔ Villa Margherita;
✔ Area Polifunzionale Contrada San Francesco;
✔ Contrada Fabrizio – Piazza antistante la chiesa di San Nicola;
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✔ Via Provinciale (dalla Rotatoria al Quadrato “Compagna”);
✔ Zona “Quadrato” e Piazzale Santa Maria ad Nives (frazione Schiavonea);
✔ Viale Salerno;
✔ Piazza Portofino e Piazza Fiume;
✔ Piazza Bernardino Le Fosse;
✔ Via Nazionale, scalo di Rossano;
✔ Piazza Alcide De Gasperi;
✔ Via Aldo Moro, scalo di Rossano;
✔ Viale Michelangelo e piazzette adiacenti;
✔ Via Margherita, scalo di Rossano;
✔ Villa De Falco;
✔ Via Nestore Mazzei;
✔ Via Galeno;
RITENUTE, per quanto sopra, le ragioni di pubblico interesse per adottare un provvedimento
contingibile ed urgente ex art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 1, comma
5, del D.P.C.M. 14/01/2021;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con
atto motivato, volti a fronteggiare l’attuale emergenza epidemiologica;
Per quanto sopra
ORDINA
1. La chiusura degli spazi pubblici quali piazze, larghi, parchi pubblici, villette e simili dalle ore
5,00 alle ore 22,00 con decorrenza immediata e fino al 15 febbraio 2021. L’elenco dei luoghi
indicati in premessa e qui integralmente richiamato è indicativo e potrà essere implementato in
base ad oggettivi riscontri di assembramento in altri luoghi della città;
2. E’ assicurato unicamente l’accesso ed il deflusso alle abitazioni private da parte dei residenti,
nonché per le esigenze dei soggetti diversamente abili e relativi accompagnatori o familiari. Del
pari, come da DPCM , è assicurato l’accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali laddove
presenti;
3. Nelle aree de quibus e nelle ore in cui vige il divieto non è consentito lo svolgimento di
attività motoria o sportiva, se non in forma strettamente individuale, isolata, e senza fare uso di
superfici esposte al tatto. E’ altresì vietato lo svolgimento di attività ludiche di qualsiasi tipo.
4. E’ assolutamente vietato soffermarsi nelle aree di che trattasi, anche se residenti, fruendo di
possibili elementi di arredo, quali panchine od altra superficie comunque esposta al tatto;
5. I soggetti responsabili degli Uffici postali, anche privati, e delle banche sono obbligati al
rispetto degli obblighi di legge, adottando ogni misura necessaria per evitare assembramenti
anche all’esterno delle loro attività con proprio personale, facendo sì che siano pienamente
rispettati anche all’esterno dei propri sportelli (così come predisposto negli spazi interni) gli
obblighi di distanziamento previsti dalle misure ministeriali per effetto dell’emergenza
epidemiologica e garantendo gli sportelli automatici (postamat e bancomat) di guanti monouso e
della periodica disinfettazione delle superfici da contatto durante l’orario di apertura al pubblico;
6. E’ fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali di cui sopra di adottare le misure
necessarie per regolamentare il flusso ed il deflusso dei clienti. Presso ogni attività commerciale
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è consentito l’ingresso di una sola unità per nucleo familiare e per il tempo strettamente
necessario agli acquisti essenziali nel pieno rispetto dei Protocolli sanitari in essere.
7. In attesa dell’accesso ad ogni esercizio commerciale – ad esclusione delle farmacie e delle
parafarmacie – è obbligatorio allontanarsi dall’area chiusa al pubblico in presenza di più di
quattro persone per fila per farvi eventualmente ritorno successivamente, fermo restando lo
stesso obbligo a richiesta degli organi ufficiali preposti ai controlli;
8. E’ fatto obbligo ai titolari degli esercizi commerciali, rientranti tra i codici ATECO assentiti
nella cd. “zona arancione”, di osservare con rigore le misure igienico-sanitarie imposte con
ordinanza del Ministro della Sanità attraverso la predisposizione nello spazio di ingresso della
misurazione, anche automatica, della temperatura corporea, della fruizione di igienizzanti e di
guanti monouso, vigilando sull’uso rigoroso di questi ultimi da parte dei clienti, specie
nell’esercizio, assai frequente, di manipolazione della merce esposta nei banchi di vendita.
9. Durante l’apertura periodica del mercato ittico di Schiavonea sono obbligatorie le seguenti
prescrizioni:
– tutti gli operatori del m.i. sono obbligati a mantenere una distanza di 1,5 m tra di loro e
con gli altri soggetti presenti nella struttura;
– Gli acquirenti ed i venditori devono entrare singolarmente nella struttura dopo aver
superato il controllo all’ingresso ed evitando qualsiasi vicinanza successiva;
– gli acquirenti ed i venditori devono entrare ed uscire da accessi differenti ed indipendenti;
– ogni individuo deve essere dotato, all’interno della struttura, di idonei presidi igienici,
come mascherina e guanti monouso;
– gli acquirenti e i venditori devono mantenere le distanze ed adottare tutte le misure di
sicurezza anche all’esterno del fabbricato che ospita il mercato ittico;
10. Le misure di distanziamento e di sicurezza previste per il mercato ittico sono obbligatorie
anche per tutte le altre forme di commercio pubblico all’esterno consentite dai DPCM, dalle
ordinanze regionali e dalle ordinanze sindacali in vigore;
Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l’art. 4 del Decreto
Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l’irrogazione
delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste (“pagamento di una
somma da euro 400 a euro 3.000 – non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste
dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di
poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3 -”) .
La validità della presente ordinanza decorre dalla data odierna fino al 15/02/2021
INFORMA CHE
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR Calabria entro il
termine di 60 gg. oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine
di 120 gg.
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata sull’Albo online, sulla Home Page del Sito
istituzionale e che venga inoltre ampiamente diffusa attraverso i mezzi di comunicazione
istituzionale.
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Che copia della presente ordinanza venga comunicata, alla Regione Calabria, alla Prefettura
UTG, alla Protezione Civile, alla Questura di Cosenza, alle Forze dell’Ordine presenti sul
territorio di Corigliano-Rossano, alla Capitaneria di Porto ed al Servizio Igiene pubblica
dell’ASP di Cosenza.
Il presente provvedimento potrà essere revocato nel caso di ulteriori provvedimenti da parte del
governo nazionale o regionale.
Dalla Residenza Municipale, 27 gennaio 2021
IL SINDACO
Flavio STASI