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Corigliano Rossano. Lo stadio “Stefano Rizzo” torna ad essere patrimonio della comunità

calcio

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Corigliano Rossano – La sentenza del TAR Calabria del 20.4.2021 in merito alla vicenda giudiziaria relativa alla gestione dell’impianto sportivo “Stefano Rizzo”, é importantissima per due ordini di motivi.

Il primo é che lo stadio é tornato ad essere patrimonio della comunità di Corigliano Rossano.

Come molti cittadini NON sanno, la ricorrente in giudizio ASD Olympic Rossanese 1909, aveva ottenuto dal Commissario Prefettizio con delibera del 2018 e con determina di aggiudicazione del 5.2.2019 ( quindi a pochi mesi dalle prime elezioni comunali della nuova città), la gestione dell’impianto Stefano Rizzo.

La nuova amministrazione, insediatasi dopo le elezioni di giugno 2019, ha immediatamente impartito nuovi indirizzi per la gestione degli impianti sportivi comunali procedendo alla revoca della predetta delibera Commissariale.

Tale ultimo provvedimento é stato impugnato dalla ASD ed è stato oggetto di giudizio davanti al TAR che ha rigettato le tesi difensive della ASD e del suo difensore.

La procedura era stata compiuta dal Commissario Prefettizio sul presupposto che l’impianto fosse privo di rilevanza economica nonostante l’entità del medesimo impianto composto da campo da gioco in erba dimensionato in conformità alle norme della FGCI, con annesse due tribune, locale spogliatoio, completamente recintato e con capienza di 8000 posti seduti.

Ebbene, ritenere l’impianto come descritto, non annoverabile tra quelli aventi rilevanza economica perché ritenuto improduttivo di reddito, appare francamente incredibile.

Ben ha fatto allora la nuova amministrazione, di ritirare in autotutela il provvedimento commissariale perché inconciliabile con le nuove scelte di politica economica e sociale ed anche e soprattutto in funzione dell’interesse pubblico che la gestione dello stadio resti riservata al Comune onde garantire la più ampia fruizione dello stesso a favore della cittadinanza e dei diversi soggetti societari ed associativi interessati all’utilizzo.

Il secondo motivo è squisitamente giuridico atteso che il difensore della ricorrente in molti suoi scritti pubblici e nel ricorso avanti al TAR, ha contestato in ogni dove la legittimità degli atti di nomina posti in essere dall’attuale Sindaco per violazione dell’art 110 comma 1 del D.Lgs 267 del 2000.

Senza entrare troppo nel coacervo delle disposizioni che regolano la materia, la sentenza stabilisce chiaramente il legittimo operato del Sindaco Stasi di conferire incarichi aventi ad oggetto l’esercizio delle funzioni dirigenziali ricorrendo anche all’esterno seppure nel rispetto del tetto massimo dei posti conferibili, cosa che é correttamente avvenuto.

E’ caduta, quindi, in ogni sua parte, l’impalcatura giuridica difensiva dei legali della ricorrente circa il fatto che lo statuto del Comune di Corigliano allo stato ancora applicabile, non prevedrebbe la possibilità del conferimento di incarichi dirigenziali nonché che non si sarebbe tenuto conto della percentuale del 30% fissata dalla legge. Insomma, una debacle totale che merita un minimo di attenzione e di risonanza atteso che gli organi di stampa locali e non hanno nella vicenda,  rispettato un religioso silenzio (Comunicato stampa).

Movimento Corigliano Rossano Pulita

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