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CONTRIBUTI STUDIO CANDIANO AVVOCATI
6/LA PARITÀ DI GENERE
Continuando a scorrere l’elencazione indicativa dei campi di intervento dello Statuto contenuta nell’articolo 6 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), si incrocia la possibilità di emanare norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Nella sua formulazione, la previsione è il frutto della modifica introdotta dall’articolo 2 della Legge N.215/2012, alla quale adeguare gli statuti entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. È però evidente che la legge ha sull’argomento una sua immediata precettività, in ragione delle considerazioni svolte nell’apposito capitolo dedicato alla gerarchia delle fonti normative.
Nel caso di specie, per di più, si tratta di attuare e rendere effettivo il principio costituzionale contenuto nell’articolo 51 della Carta, che non può trovare ostacoli nell’eventuale inerzia del comune rispetto all’integrazione dello Statuto: inerzia ritenuta irrilevante allorché la competente giurisdizione è stata chiamata a sindacare, per esempio, le scelte di un sindaco per la nomina degli assessori. Scelta che – per quanto discrezionale – deve però sottostare al vincolo prescritto in punto al rispetto della parità di genere.
L’ulteriore evoluzione normativa specifica è stata la previsione contenuta nell’articolo 1/comma 137 della Legge N. 56/2014, secondo cui nelle giunte dei comuni con popolazioni superiori a 3000 abitanti, nessuno dei sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico: rispetto a cui lo Statuto può andare oltre, nel legittimo esercizio dell’autonomia fondante sull’articolo 114 della Costituzione. Andare oltre significa superare l’obiettivo minimo dell’articolo 6 del T.U.E.L. e perciò promuovere anziché solo garantire le condizioni di pari opportunità.
Ergo, per esempio, pensando di fissare alla percentuale effettivamente paritaria del 50% la presenza di entrambi i generi in tuti gli organi operativi ed esecutivi di diretta o indiretta emanazione comunale, anche prefigurando criteri di computo che facilitino il raggiungimento dell’obiettivo. Obiettivo che, nel caso di Corigliano-Rossano, dovrebbe essere facilitato dalla presenza femminile ai vertici della Commissione Statuto e del Consiglio Comunale (Comunicato stampa).