All’indomani delle elezioni, all’esito delle quali era stata proclamata la composizione del Consiglio dell’ordine forense di Castrovillari per il quadriennio 2019-2022, sedici avvocati tra consiglieri eletti, non eletti e iscritti al COA di Castrovillari (Zumpano Giuseppe, Minnicelli Maurizio, Tagliaferro Giuseppe, Verrina Elisabetta, Ruscio Vittorio, Santelli Maria Gisella, Grillo Marinella, Straface Giuseppe, Renzo Vincenzo, Vennari Rosina, Bruno Giuseppe, Perfetto Bambina Giovanna, De Simone Francesca, Viceconte Vincenzo, Falvo Claudio, Forciniti Saverio) ai quali si era poi unito anche l’avvocato Franco Camodeca, avevano presentato reclamo al Consiglio Nazionale Forense affinché venisse dichiarata la ineleggibilità di sei avvocati eletti consiglieri (uno dei quali, nelle more, deceduto) ritenendo fosse stata violata la norma che impedisce la candidabilità di chi ha già svolto due o più mandati. Il Consiglio Nazionale Forense aveva dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che i ricorrenti fossero in conflitto di interessi tra di loro. Da qui il ricorso delle toghe alla Suprema Corte di Cassazione, che ha invece dichiarato l’ammissibilità del ricorso, accogliendolo e riconoscendo, quale afferente al diritto di elettorato passivo degli avvocati, il diritto di ciascun iscritto al COA di contestare l’eleggibilità dei candidati.
Rigettando il ricorso incidentale condizionato proposto dai contro-ricorrenti (i cinque avvocati eletti consiglieri: Laghi Roberto, attualmente anche presidente del COA; Guglielmini Francesco; Garofalo Andrea; Vincenzi Maria Teresa; Rosa Vincenzo), condannati al pagamento delle spese legali, la Cassazione ha quindi disposto il «rinvio, per l’esame, al Consiglio Nazionale Forense perché la erronea declaratoria di inammissibilità del reclamo è stata pronuncia prima dell’esame (e, quindi, della decisione) di tutte le ulteriori questione, ritenute assorbite, che dovranno perciò essere definite nel giudizio di rinvio da celebrarsi dinanzi allo stesso CNF».
«La condanna alle spese disposta dalla Cassazione – si legge in una nota a firma degli avvocati ricorrenti – è una decisione abbastanza storica: infatti nelle sentenze emesse nei mesi scorsi, relativamente ad elezioni di altri ordini, la Cassazione, pur accogliendo i ricorsi, ha sempre compensato le spese; in questa sentenza, invece, ha deciso innovativamente condannando i soccombenti (e cioè gli avvocati Laghi, Garofalo, Vincenzi, Gugliemini e Rosa) al pagamento delle spese di giudizio…Ora la questione ritorna al Consiglio nazionale Forense che, prendendo atto della decisione della Cassazione, non potrà che confermare la ineleggibilità dei suddetti avvocati dichiarandoli decaduti e consentendo, quindi, la proclamazione della elezione a Consiglieri dell’ordine di Castrovillari dei primi cinque non eletti».