Pericoloso focolaio a Oriolo, Covid sindaco e assessore. Ordinanza della Santelli

A  Oriolo si rischia il rinvenimento di un preoccupante focolaio: contagiati il sindaco, e un assessore. E si è in attesa dell’esito di altri 10 tamponi. Appresa la notizia la presidente della giunta regionale Jole Santelli ha assunto un provvedimento di tutela. “Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza ha comunicato in data 1 aprile 2020 che nel Comune di Oriolo si sta verificando un’impennata dei casi riferibili a Covid-19; allo stato attuale due cittadini risultati positivi al test specifico sono ricoverati presso l’AO di Cosenza; per ulteriori 10 residenti, alcuni dei quali con sintomatologia altamente suggestiva, si è in attesa dell’esito del test sui tamponi effettuati; la situazione rappresentata, anche in considerazione del possibile elevato numero dei contatti dei soggetti interessati, può determinare incidenza significativa nel territorio comunale, in rapporto al contesto di riferimento e alla rapida evoluzione della malattia Covid-19; i provvedimenti nazionali e regionali per l’emergenza hanno la finalità di ridurre ogni possibile diffusione del contagio, soprattutto attraverso l’adozione di stringenti misure di prevenzione e di distanziamento sociale; CONSIDERATO CHE nella comunità di Oriolo si sta determinando una situazione di particolare gravità tale da non poter escludere il rischio di un ulteriore e progressivo incremento dei cittadini coinvolti e di ulteriori contagi, determinando un grave ampliamento dei focolai di infezione, non diversamente contenibile;tale situazione impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, anche con riferimento al potenziale elevato numero di contatti coinvolti; RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica; ORDINA” le seguenti disposizioni: a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di socializzazione, limitando al massimo ogni spostamento;
b) divieto di accesso nel territorio comunale; c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. 2. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dai singoli territori comunali da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività riguardanti l’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale e fermo restando la limitazione della presenza fisica del personale a quanto strettamente indispensabile. 3. Le misure di cui sopra non si applicano alle categorie di cui all’art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, che espressamente recita “al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell’articolo 6, primo comma, lettera z), e dell’articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell’articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d’intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende” e agli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali, le cui amministrazioni ne sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, come previsto dall’art. 7 del DL n. 14/2020;  4. È in ogni caso obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e ogni altra precauzione di igiene e distanziamento sociale già stabilite per la prevenzione ed il contenimento dei possibili contagi; 5. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente, monitora l’evoluzione epidemiologica e garantisce il supporto necessario ai fini degli adempimenti sanitari connessi all’esecuzione dell’Ordinanza e per agevolare i cittadini residenti nei Comuni interessati, nella risoluzione delle conseguenti singole problematiche”.

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