La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla dirigente dell’istituto comprensivo di Corigliano Rossano, chiudendo la vicenda disciplinare che le era costata quattro mesi senza stipendio e servizio.
La sanzione era stata disposta per irregolarità amministrative e gestionali, oltre a rapporti interni deteriorati. Già la Corte d’Appello di Catanzaro aveva confermato la decisione a favore del Ministero dell’Istruzione, e ora la Suprema Corte ha ribadito che i rilievi mossi dalla dirigente non avevano fondamento.
I giudici hanno ricordato che i verbali redatti dall’ispettore scolastico hanno valore di prova privilegiata per i fatti direttamente constatati. Non basta, quindi, una querela contro l’ispettore per metterne in dubbio l’attendibilità.
Quanto alla tempistica, la difesa sosteneva che le criticità erano note dal 2012. La Cassazione ha chiarito che il termine decorre dalla consegna della relazione ispettiva (4 febbraio 2015) e non dalle prime segnalazioni. È irrilevante, dunque, che la stessa dirigente avesse segnalato criticità già tre anni prima, perché le contestazioni riguardavano il periodo della sua direzione.
Rigettata anche l’ultima obiezione, con cui la dirigente lamentava un giudizio d’appello privo di autonoma valutazione. Per i giudici, rientra nei poteri del magistrato di merito stabilire la rilevanza delle prove.
Il ricorso è stato respinto e la dirigente condannata al pagamento di 4mila euro di spese legali.
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