I FATTI All’uomo si contestava la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore facendogli mancare i mezzi di sussistenza (art. 570 comma II n. 2 c.p.), condotta per la quale è prevista la reclusione fino ad un anno e una sanzione pecuniaria.
IL PROCESSO Nel corso del procedimento penale, celebratosi dinanzi al Tribunale di Castrovillari, sono stati escussi i testimoni indicati dalla pubblica accusa nonché lo stesso imputato. Quest’ultimo ha fornito una ricostruzione dei fatti diversa e alternativa a quella prospettata dall’accusa evidenziando, in particolare, di aver provveduto a corrispondere l’assegno di mantenimento in relazione alle proprie effettive possibilità economiche. La difesa ha poi chiesto l’acquisizione di una sentenza con cui un diverso giudice aveva già assolto l’imputato per gli stessi fatti. In sede di discussioni finali, quindi, l’Avv. Vincenzo Palopoli, nel richiamarsi a tale sentenza acquisita, ha chiesto, tra l’altro, il riconoscimento del principio del ne bis in idem in base al quale nessuno può essere giudicato per il medesimo fatto una seconda volta.
Il Tribunale di Castrovillari, condividendo le tesi difensive, ha pronunciato nei confronti dell’imputato una sentenza di non doversi procedere.
(comunicato stampa)