Corigliano Rossano. Statuto, nessun articolo licenziato in maniera definitiva

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Corigliano – Rossano (Cs) – Gruppi di norme (quelle su Organizzazione e Contabilità) non adeguatamente armonizzati al loro interno e nell’insieme. Gli ultimi titoli divulgati dalla Commissione Statuto (Organizzazione, Personale, Contabilità e Patrimonio) suscettibili di critiche di metodo e merito. Nessun articolo sul Documento Unico di Programmazione (DUP). Nessun riferimento al Direttore Generale. Nessuna traccia del Patrimonio. Continua a destare grandi perplessità il lavoro della Commissione sullo Statuto della Città di Corigliano-Rossano. Nessun articolo è stato licenziato in maniera definitiva. Restano più che confermati i dubbi che possa essere ricondotto ad una sintesi organica finale.

È quanto ribadisce lo Studio Candiano Avvocati che, all’undicesimo (11°) contributo proposto per informare e sensibilizzare su metodi e contenuti della storica fase costituente in atto, fa notare come dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948 si svolsero e si conclusero i lavori per la redazione della Costituzione Repubblicana, mentre dal giugno 2019 al marzo 2021, il Comune di Corigliano-Rossano non è ancora riuscito a dotarsi dello Statuto!

Nel merito – chiariscono gli avvocati Candiano – non sono state ancora operate in maniera condivisa scelte di fondo. Ma a questo punto, bisogna assolutamente evitare la tentazione di dare un’improvvida accelerazione, a scapito della qualità del risultato. Siamo di fronte ad un prodotto che complessivamente solleva forti dubbi che possa essere ricondotto ad una sintesi organica finale.

Sia in rubrica che nel corpo delle disposizioni sugli ultimi titoli divulgati dalla Commissione, si utilizzano termini che paiono sintomi di una rinuncia all’innovazione, se non addirittura all’esercizio dell’Autonomia, scopo essenziale dello Statuto. Per l’evoluzione che hanno subito negli anni, gli istituti in esame, nella struttura dello Statuto, avrebbero dovuto essere ricondotti all’idea primaria della programmazione e non essere considerati invece segmenti di competenze sotto il profilo dinamico e porzioni di materie sotto quello statico.

È sufficiente rilevare – aggiungono – che non si è ritenuto nemmeno di riservare la dignità di un articolo dedicato al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), catalizzatore e contenitore entro cui verificare le compatibilità di tutte le azioni di governo ed amministrative dell’Ente.

Il titolo sull’Organizzazione ed il Personale ancora una volta si presenta per gran parte come un’inutile ripetizione di disposizioni di legge; mentre nel contempo registra vuoti esplicativi ma anche normativi. Non viene sufficientemente valorizzata, ad esempio, la portata riformatrice del concetto di fabbisogno rispetto alla dotazione organica e, appunto, la sua riconduzione alla programmazione pluriennale (P.T.F.P.) ed il collegamento con il D.U.P.

Così come la disposizione sulla dirigenza pecca di chiarezza nel rapporto tra regola ed eccezione ed avrebbe potuto, e forse dovuto, spingersi oltre per determinare alcuni criteri cui attenersi in sede di disciplina Regolamentare. È– scandiscono – un tema molto delicato su cui è preferibile dipanare dubbi più che ostentare certezze.

Manca qualsiasi riferimento al Direttore Generale ex articolo 108 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), mentre sorprendentemente ed in contro tendenza viene riservata espressa disciplina al Segretario Comunale, figura ibrida e da tempo in crisi di identità, spesso dubitata persino di incompatibilità con l’Autonomia costituzionalmente garantita agli Enti locali. Una parola di chiarezza sarebbe servita e serve, ancor di più in relazione alla prevista istituzione della Conferenza dei Dirigenti e, quindi, al problema del suo coordinamento.

Allo scopo di evitare abusi è opportuno altresì che lo Statuto si preoccupi di normare lo Staff del Sindaco, per esempio ancorando la dotazione di personale e mezzi a preventivi criteri obiettivi.Manca, infine, la definizione del Regolamento di organizzazione di cui all’art. 28. Cosa deve disciplinare? Non è per nulla chiaro e pone problemi di riparto della competenza.

Sul titolo, Contabilità e Patrimonio, ci si riserva di tornare più diffusamente in altro contributo. Va qui evidenziato il senso circoscritto del termine Contabilità, inadeguato a rappresentare la complessa azione amministrativa volta a programmare e realizzare entrate certe per sostenere una spesa qualificata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di Governo.Mentre, curiosamente ed a dispetto del titolo, della disciplina del Patrimonio non vi è traccia. E la mancanza – concludono gli avvocati Candiano – è stupefacente se solo si pensa all’importanza che per la nostra Città ha il tema della tutela e valorizzazione dei beni pubblici o comuni, come dimostrano le vicende di Insiti e degli usi civici. È bene perciò che si corra ai ripari.

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