Facciolla, il Consiglio di Stato respinge l’appello di Ministero e Csm

La delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura aveva negato a Eugenio Facciolla la conferma nell’incarico di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari resta annullata. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal Ministero della Giustizia e dal Csm, confermando la decisione assunta in primo grado dal Tar del Lazio.

La sentenza numero 6590 del 2026, pubblicata il 24 agosto dalla Settima Sezione, conferma la pronuncia numero 2256 del 2026. Ministero e Csm sono stati inoltre condannati, in solido, a versare cinquemila euro per le spese processuali, oltre agli accessori di legge. Facciolla è stato assistito dall’avvocato Edoardo Giardino.

La decisione non comporta l’automatica conferma del magistrato nell’incarico. Spetta ora all’amministrazione dare esecuzione alla sentenza, attenendosi ai principi indicati dai giudici.

Le ragioni della mancata conferma

Il Csm aveva negato a Facciolla la conferma prevista dall’articolo 45 del decreto legislativo 160 del 2006, al termine del primo quadriennio nell’incarico direttivo, scaduto il 13 novembre 2019. Secondo l’organo di autogoverno, mancavano le «imprescindibili condizioni di indipendenza ed equilibrio».

La valutazione negativa si basava su due contestazioni. La prima riguardava l’inserimento, in un fascicolo d’indagine del quale Facciolla era coassegnatario, di un’annotazione di polizia giudiziaria ritenuta dal Csm falsa o comunque manifestamente anomala.

La seconda si riferiva a presunti atti diretti a screditare i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, attraverso alcuni esposti e una relazione inviata nel luglio 2018 al procuratore generale presso la Corte d’appello.

Il procedimento penale relativo all’annotazione si è però concluso con la sentenza del Tribunale di Salerno del 18 luglio 2025. Facciolla è stato assolto, ai sensi dell’articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale, per non aver commesso il fatto.

Per il Consiglio di Stato, il giudicato penale ha smentito il presupposto fattuale sul quale poggiava una parte determinante della valutazione del Csm.

I limiti della discrezionalità del Csm

Ministero e Csm sostenevano che la legittimità della delibera dovesse essere valutata sulla base degli elementi conosciuti al momento della sua adozione, senza attribuire rilievo alla successiva assoluzione. Rivendicavano inoltre l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto agli accertamenti svolti in sede penale e disciplinare.

Il Consiglio di Stato riconosce questa autonomia, ma ne delimita l’estensione. Il Csm può formulare valutazioni differenti da quelle espresse in altri procedimenti, ma non può ignorare l’accertamento sull’esistenza materiale dei fatti.

Quando un fatto non viene confermato o viene smentito, spiegano i giudici, non può continuare a essere utilizzato per assumere decisioni sulla carriera del magistrato. L’autonomia del Csm richiede quindi una «comune matrice fattuale». Nel caso dell’annotazione di polizia giudiziaria, l’assoluzione ha privato la delibera del necessario fondamento materiale.

La sentenza esamina anche l’articolo 87-bis del testo unico sulla dirigenza giudiziaria. La disposizione consente al Csm di sospendere il procedimento di conferma quando la valutazione dipende esclusivamente da fatti esaminati anche in sede penale o disciplinare.

La sospensione è facoltativa. Se però il Consiglio decide di procedere senza attendere la conclusione degli altri giudizi, «si assume il rischio del contrasto sopravvenuto» con gli accertamenti delle autorità competenti.

Questo rischio, precisa la Settima Sezione, non può ricadere sul magistrato a causa della diversa durata dei procedimenti. L’amministrazione deve evitare decisioni contraddittorie e ricomporre i diversi esiti nel rispetto dei principi di giustizia sostanziale, buon andamento e coerenza dell’azione amministrativa.

Le accuse sui rapporti con la Dda di Catanzaro

Il Consiglio di Stato ha corretto il Tar su un aspetto: la presunta azione di discredito contro i magistrati della Dda di Catanzaro non aveva avuto un peso secondario. Il Csm l’aveva collocata sullo stesso piano della vicenda relativa all’annotazione di polizia giudiziaria.

Neppure questa contestazione, tuttavia, è stata ritenuta sufficiente a sostenere la mancata conferma. Nell’appello non è stata contestata in modo specifico la parte della sentenza del Tar che aveva evidenziato la genericità degli addebiti e l’assenza di conseguenze professionali accertate per i magistrati della procura distrettuale.

Secondo Palazzo Spada, la delibera non descriveva in modo concreto le condotte attribuite a Facciolla. Il Csm aveva richiamato esposti e una relazione inviata al procuratore generale senza illustrarne il contenuto. Anche il riferimento alla presunta «rilevanza mediatica» era rimasto generico.

La delibera, inoltre, non aveva risposto alle osservazioni depositate dal magistrato il 21 ottobre 2023. Facciolla aveva negato di aver presentato gli esposti e di aver cercato di screditare i colleghi di Catanzaro.

Aveva sostenuto che i contatti con il procuratore generale si fossero limitati alla risposta a una richiesta di chiarimenti, arrivata dopo un’interrogazione parlamentare, e a una nota riservata sulla presunta mancanza di coordinamento investigativo successiva all’arresto di un ufficiale di polizia giudiziaria.

Per il Consiglio di Stato, il Csm non ha esaminato queste difese e ha considerato accertate condotte non adeguatamente descritte. Da queste carenze deriva il rigetto dell’appello e la conferma dell’annullamento della delibera del 7 febbraio 2024.

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