Il Tribunale di Roma ha respinto il reclamo del Grande Oriente d’Italia, confermando la sospensione delle tre delibere approvate dalla Gran Loggia il 7 marzo 2026 e già bloccate con provvedimento cautelare del 27 maggio. Secondo i giudici, gli atti, presentati come semplici interpretazioni del regolamento elettorale, introducevano in realtà modifiche sostanziali alle norme interne, ampliando i poteri della Gran Loggia e della Commissione Elettorale Nazionale senza seguire le procedure previste.
Nell’ordinanza, il collegio evidenzia che le delibere non erano destinate a chiarire disposizioni ambigue, ma a modificare l’assetto regolamentare durante un contenzioso ancora in corso sulle elezioni interne. Per il Tribunale, tale intervento risulta incompatibile con la natura delle cosiddette “interpretazioni autentiche” e integra un’innovazione regolamentare ritenuta abusiva.
I giudici hanno inoltre confermato la sospensione delle elezioni anticipate indette per il 31 maggio 2026, ritenendo che il regolamento consenta il ricorso a nuove elezioni solo in presenza di circostanze eccezionali, non riscontrate nel caso esaminato.
L’ordinanza richiama anche le precedenti decisioni cautelari dello stesso Tribunale, nelle quali Antonio Seminario era stato riconosciuto vincitore delle elezioni del 3 marzo 2024 e legittimo Gran Maestro del GOI. Il procedimento di merito, promosso da Leo Taroni per l’annullamento delle delibere e per l’accertamento delle presunte irregolarità elettorali, resta comunque pendente.
Con la decisione depositata il 14 luglio 2026, il GOI è stato inoltre condannato al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge, mentre il contenzioso sulla governance dell’obbedienza massonica proseguirà davanti al Tribunale di Roma.
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