La questione che riguarda un’attività balneare di Rossano resta complessa e risale a molti anni fa. Si tratta di una vicenda in cui si intrecciano aspetti amministrativi e profili penali legati a presunti abusi edilizi sul demanio marittimo. L’assessore alla Città Trasparente ed Efficiente del Comune di Corigliano-Rossano, Mauro Mitidieri, ha ricordato che «il Comune, sulla scorta della circostanza che erano emersi comportamenti illeciti in danno del Pubblico Demanio già a far data dal 2007, riteneva del tutto legittimamente, e certamente molto opportunamente, che tali comportamenti facessero venir meno l’elemento essenziale del cosiddetto intuitu personae».
Secondo l’assessore, «essendo venuto meno il rapporto fiduciario tra le parti a causa dei sollevati aspetti di abusivismo, il Comune era certamente legittimato a emettere i provvedimenti di revoca e decadenza nei confronti di una ditta balneare, la quale non era più meritevole di quella fiducia che l’Ente deve sempre riporre nei confronti della concessionaria».
Nel procedimento amministrativo, il ricorso era stato presentato contro la comunicazione di avvio della decadenza della concessione demaniale e della licenza di subingresso, poi esteso anche al provvedimento di decadenza successivamente emesso.
Mitidieri sottolinea che «non si ravvisa nessun comportamento né vessatorio né persecutorio da parte dell’Ente ma, al contrario, una chiara presa di posizione rispetto a comportamenti che sono stati ritenuti non conformi alla legge».
L’assessore evidenzia inoltre che «nella fase del giudizio dinnanzi al Tar e su impulso della Prefettura veniva emesso nei confronti della stessa ditta balneare un provvedimento di natura interdittiva, in seguito al quale il Comune di Corigliano-Rossano provvedeva a revocare la concessione demaniale marittima n. 121/2004 e quella n. 305/2003».
Tale provvedimento prefettizio, impugnato ma non sospeso, «continua a produrre i propri effetti interdittivi» e, di conseguenza, anche le revoche comunali restano «pienamente valide ed efficaci».
«La sentenza del Tar – afferma Mitidieri – è sostanzialmente del tutto inutile fino a quando non vi sarà una specifica pronuncia su quel provvedimento interdittivo reso dalla Prefettura», che di fatto impedisce la riapertura dell’attività balneare.
Quanto ai risarcimenti, l’assessore chiarisce che «gli stessi dovranno essere dimostrati nelle opportune sedi giudiziarie», ricordando che la struttura ha già operato in passato grazie a provvedimenti di sospensiva.
«La complessità delle cose impone sempre analisi articolate, esaustive e fedeli – conclude Mitidieri – altrimenti il rischio è incorrere in ricostruzioni parziali e fin troppo semplicistiche».
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