Il Comune di Corigliano-Rossano ha emesso un’ordinanza firmata dal Sindaco per la protezione degli animali d’affezione dalle alte temperature, in vigore dalla data di pubblicazione fino al 31 agosto 2026.
Disposizioni principali e divieti
Fascia oraria 11:00 – 17:00: È severamente vietato lasciare o mantenere cani, gatti o altri animali d’affezione su balconi, terrazze, cortili, verande, giardini, box o spazi all’aperto a meno che non siano garantiti un riparo stabile dal sole, ombra adeguata, ventilazione costante, acqua fresca e pulita in posizione ombreggiata e la possibilità di accedere autonomamente a un ricovero interno protetto dal calore. L’uso di ombrelloni o teli non fissati correttamente non è considerato sufficiente.
Obblighi per detentori e proprietari: I proprietari devono verificare frequentemente la temperatura dell’acqua, evitare recipienti metallici esposti al sole, impedire che gli animali sostino su superfici surriscaldate, assicurare igiene e prestare particolare attenzione a soggetti a rischio (cuccioli, anziani, malati o razze sensibili). In caso di sintomi da colpo di calore (affanno, debolezza, tremori, vomito), l’animale va trasferito subito al fresco contattando un veterinario.
Auto e veicoli chiusi: È vietato lasciare animali incustoditi all’interno di autoveicoli, camper o furgoni in sosta qualora sussista il rischio di surriscaldamento, anche se il mezzo è all’ombra o con i finestrini parzialmente aperti.
Strutture e manifestazioni: I gestori di canili, rifugi, pensioni, allevamenti, negozi, ambulatori e gli organizzatori di eventi pubblici o privati con animali devono adottare misure organizzative specifiche contro il rischio da caldo, garantendo ombra, acqua e controlli periodici, evitando la permanenza in spazi espositivi o vetrine direttamente esposti al sole.
Raccomandazioni
Il Comune raccomanda inoltre di evitare passeggiate e attività fisiche intense nelle ore più calde, di controllare la temperatura dell’asfalto per prevenire ustioni alle zampe, di portare sempre con sé acqua e di non usare museruole che ostacolino la respirazione e la dispersione del calore.
Sanzioni
In caso di inosservanza delle disposizioni, fatte salve rilevanti responsabilità penali (come gli articoli 544-ter e 727 del Codice penale), si applicano:
Una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 600,00 per le violazioni degli obblighi previsti dalla legge regionale della Calabria n. 45/2023.
Una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 per l’inosservanza delle ulteriori prescrizioni dell’ordinanza, ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
La vigilanza sul rispetto del provvedimento è affidata alla Polizia Locale, alle Forze di Polizia, al Servizio veterinario dell’ASP, alle guardie zoofile prefettizie e agli altri organi competenti.
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